L’art. 97 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 interviene ulteriormente in materia di proroga dei versamenti per imposte e contributi, in scadenza nei mesi di aprile e maggio, di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020.
La disposizione riguarda tra gli altri:
- i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.) per i versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020;
- gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”) per i versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, incluse le addizionali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 per i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, incluse le addizionali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- il versamento delle ritenute non operate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato relative al periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.
Diversamente da quanto stabilito dal DL 34/2020, che prevedeva il pagamento in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di quattro rate a partire dal 16/09/2020, viene ora disposta la possibilità di effettuare tali versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 oppure, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020;
- per il restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.
La norma precisa che non verrà dato luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga secondo acconto IRES e IRAP per contribuenti soggetti agli ISA
L’art. 98 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 dispone per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) la proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020. La proroga è subordinata alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Riscossione coattiva
L’art. 99 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 interviene in materia di proroga della sospensione dei termini di riscossione coattiva derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia dell’entrate e di addebito emessi dall’INPS, relativi ai versamenti scadenti tra l’8 marzo ed il 15 ottobre 2020 (il termine previsto dall’art. 68 del DL 18/2020 era fissato al 31 agosto 2020). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non viene dato luogo al rimborso di quanto già versato.
Analogamente per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 (il termine previsto dall’art. 68 del DL 18/2020 era fissato al 31 agosto 2020) la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo della somma ancora dovuta, salvo ulteriore rateizzazione, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Approfondimento a cura di Laura Berti.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.