A livello nazionale sono attualmente in piedi i seguenti provvedimenti (ma verificare eventuali provvedimenti derogatori più restrittivi per la Regione Toscana, nella sezione “Disposizioni regionali vigenti”).
- NEWDPCM 14 gennaio 2021, e relativi Allegati (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), attuativo del DL 2/2021, contenente il dettaglio delle regole anticovid per le zone bianche, gialle, arancioni e rosse per il periodo dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Tra le ulteriori novità del DPCM rispetto al DL 2/2021 (su cui v. sotto):
- nelle zone gialle:
- apertura di musei e mostre ad eccezione di sabati, domeniche e festivi;
- l’obbligo di didattica in presenza nelle scuole superiori almeno al 50% e fino al 75%;
- corsi di formazione pubblici e privati solo a distanza;
- asporto vietato dopo le 18.00 per bar/birrerie/enoteche, ed esercizi di commercio al dettaglio di bevande;
- continua la chiusura nel weekend dei negozi non essenziali dei centri commerciali;
- max coefficiente riempimento TPL al 50%;
- gli impianti restano chiusi per lo sci amatoriale almeno fino al 14 febbraio 2021;
- nelle zone arancioni:
- chiusi musei e mostre;
- chiusi bar/ristoranti; asporto vietato dopo le 18.00 per bar/birrerie/enoteche, ed esercizi di commercio al dettaglio di bevande;
- divieto di uscire dal comune (e dalla regione), salvo i consueti comprovati motivi;
- nelle zone rosse:
- DAD al 100% nelle scuole superiori;
- vietato ogni spostamento all’interno dei comuni, salvo i consueti comprovati motivi;
- chiusi bar/ristoranti; asporto vietato dopo le 18.00 per bar/birrerie/enoteche, ed esercizi di commercio al dettaglio di bevande;
- chiusi negozi non essenziali; chiusi servizi alla persona non essenziali;
- attività motoria nei pressi dell’abitazione; attività sportiva solo in forma individuale;
- proroga al 5 marzo 2021 l’Ordinanza MinSalute 8 gennaio 2021 sugli ingressi dal Regno Unito (v. sotto);
- nelle zone gialle:
- NEWDECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021 n. 2, che dispone le specifiche misure anticovid per il periodo dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, ed in particolare:
- dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021:
- vietati gli spostamenti fra regioni (tranne che per le consuete determinate e comprovate esigenze);
- dal 16 gennaio al 5 marzo 2021:
- confermata la classificazione per fasce di rischio delle regioni italiane (ma nuovamente rivisti i criteri), ed istituita una nuova “zona bianca” per le regioni con contagi interiori ai 50 casi ogni 100.000 abitanti;
- nei weekend: non c’è più la misura della zona arancione automatica a livello nazionale, varrà il regime specifico delle singole regioni;
- indipendentemente dalla fascia di rischio, è consentito lo spostamento una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00, di max 2 persone (oltre eventuali bambini infra14enni e persone non autosufficienti), verso un’abitazione privata situata nella medesima regione (se la regione è gialla) ovvero nel medesimo comune (se la regione è arancione o rossa);
- in tutti i casi in cui la mobilità è limitata all’interno del territorio comunale, chi abita in un comune fino a 5.000 abitanti può comunque spostarsi fuori comune per max 30 km, purché non sia diretto in città capoluogo di provincia;
- ulteriori regole di maggior dettaglio sono definite con il DPCM 14 gennaio 2021 (v. sopra);
- fino al 30 aprile 2021: continuano ad applicarsi tutte le generali misure anticovid previste dal DL 19/2020 e dal DL 33/2020;
- dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021:
- NEWCircolare MinSalute 14 gennaio 2021, in Materia di vaccini disponibili (Moderna e Pfizer/Biontech) e consenso informato alla somministrazione;
- NEWDELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che proroga lo stato di emergenza covid fino al 30 aprile 2021; slittano di conseguenza tutti i termini connessi con lo stato di emergenza;
- NEWCircolare MinSalute n. 705 del 8 gennaio 2021, in materia di strategie di testing, circa l’idoneità dei vari tipi di test a diagnosticare la positività al virus Covid-19;
- NEWCircolare MinSalute n. 499 del 7 gennaio 2021, in materia di istruzioni operative per il primo soccorso e relativa formazione;
- DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021 n. 1, c.d. Decreto-Ponte (in vigore dal 6 gennaio 2021), che dispone le misure anticovid dal 7 al 15 gennaio 2021 (data di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020), ed in particolare (v. anche la Circolare MinInterno 6 gennaio 2021 con le istruzioni ai Prefetti):
- dal 7 al 15 gennaio:
- vietati gli spostamenti fra regioni (tranne che per le consuete determinate e comprovate esigenze);
- confermata la classificazione per fasce di rischio delle regioni italiane (ma rivisti i criteri); NEW per la successiva classificazione nella zona arancione delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, v. le relative ordinanze MinSalute8 gennaio 2020;
- nelle zone rosse eccezionalmente consentito lo spostamento una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00 di max 2 persone (oltre eventuali bambini infra 14enni e persone non autosufficienti), verso un’abitazione privata situata nel medesimo comune;
- continuano ad applicarsi il DPCM 3 dicembre 2020 e le Ordinanze MinSalute;
- dal 9 al 10 gennaio: tutta l’Italia è in regime di zona arancione (ma eccezionalmente chi abita in un comune inferiore a 5.000 abitanti può spostarsi fuori comune per max 30 km, purché non sia diretto in città capoluogo di provincia);
- dal 11 al 16 gennaio: DAD almeno al 50% nelle scuole superiori (al 100% nelle zone rosse);
- ospiti di RSA: vengono previste specifiche forme di manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anticovid per i soggetti incapaci;
- dal 7 al 15 gennaio:
- Ordinanza MinSalute 2 gennaio 2021 che differisce il termine per la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021, previa emanazione di apposite linee guida del CTS;
- Ordinanza MinInterno 28 dicembre 2020, contenente indicazioni ai Prefetti circa l’Ordinanza MinSalute 24 dicembre 2020 sulla graduale riapertura in sicurezza dell’attività didattica in presenza (in cui viene prevista, in attesa del successivo DPCM, l’attività in presenza venga garantita al 50% nelle scuole secondarie di secondo grado dal 7 al 15 gennaio 2021);
- Ordinanza MinSalute 20 dicembre 2020, che dispone fino al 6 gennaio 2021 il blocco del traffico aereo dal Regno Unito e divieto di ingresso in Italia per chi vi abbia transitato nei 14 gg. precedenti, salvo che per motivi di assoluta necessità, o per i residenti in Italia, e previo tampone negativo (Ordinanza MinSalute 23 dicembre 2020); NEW per il periododal 9 al 15 gennaio 2021, v. l’Ordinanza MinSalute 9 gennaio 2021, in rapporto alla Circolare MinSalute n. 644 del 8 gennaio 2021;
- DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172, c.d. Decreto Natale (v. le nuove FAQ agg. al 28 dicembre 2020 sul sito del Governo, nonché la Circolare MinInterno 22 dicembre 2020), che integra il DL 158/2020 (v. sotto), con la previsione di ulteriori restrizioni per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, ed in particolare (v. anche le SLIDES della conferenza stampa del Presidente Conte):
- dal 24 dicembre al 6 gennaio:
– nei giorni festivi e prefestivi tutta l’Italia è zona rossa;
– tra le 5.00 e le 22.00 è consentito lo spostamento una sola volta al giorno di max 2 persone (oltre eventuali bambini infra14enni e persone non autosufficienti), verso un’abitazione privata situata nella medesima regione; - dal 28 al 30 dicembre tutta l’Italia è zona arancione ma eccezionalmente chi abita in un comune inferiore a 5.000 abitanti può spostarsi fuori comune per max 30 km, purché non sia diretto in città capoluogo di provincia;
- dal 24 dicembre al 6 gennaio:
- DPCM 3 dicembre 2020, efficace dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, adottato in sostituzione del precedente DPCM 3 novembre 2020, con cui introduce alcune novità nelle misure emergenziali su tutto il territorio nazionale, tra cui misure di ulteriore dettaglio di quelle del DL 158 per il periodo natalizio, e per il resto rinnova la scelta delle zone delegandone la classificazione ad Ordinanze del Ministero della Salute (e nello specifico, si vedano: Ordinanza MinSalute 5 dicembre 2020, Ordinanza MinSalute 5 dicembre 2020, nonché l’Ordinanza MinSalute 5 dicembre 2020 che riportava la Toscana in zona arancione dal 6 al 19 dicembre 2020 – in assenza di nuove disposizioni, quindi, da domenica 20 dicembre 2020 la Toscana ritorna in zona gialla -); Ordinanza MinSalute 11 dicembre 2020. Per il regime delle misure, distinto in base alle zone di rischio (gialle, arancioni e rosse): v. l’INFOGRAFICA del MinSalute, le FAQ del Governo e la CARTINA d’Italia; sui profili attuativi del DPCM, v. anche la Circolare MinInterno 5 dicembre 2020 ai Prefetti, nonché la Circolare MinInterno 7 dicembre 2020 contenente precisazioni relative al quadro sanzionatorio; relativamente ai profili operativi per la scuola, v. la Nota MIUR n. 2164 del 9 dicembre 2020;
- DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158, (in vigore dal 3 dicembre 2020), che integra la cornice normativa delle misure emergenziali per i prossimi provvedimenti amministrativi attuativi (DPCM e Ordinanze MinSalute), con alcune novità. In particolare:
- Il Decreto Legge fissa nuovi limiti agli spostamenti per il periodo natalizio:
- dal 21 dicembre al 6 gennaiovietati spostamenti fra regioni;
- nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaiovietati spostamenti fra comuni;
- eccezioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro alla propria residenza/domicilio/abitazione (e non si potranno considerare tali le seconde case);
- Il limite massimo di efficacia dei futuri DPCM passerà da 30 a 50 giorni;
- I futuri DPCM, attuativi delle misure emergenziali fissate con decreto legge, potranno confermare la differenziazione delle restrizioni in base alle zone di rischio a suo tempo adottata dal DPCM 3 novembre 2020, ma potranno anche prevedere eventuali nuove restrizioni valide per tutto il territorio nazionale;
- Il Decreto Legge fissa nuovi limiti agli spostamenti per il periodo natalizio:
- Circolare MinSalute 30 novembre 2020 recante disposizioni per l’accesso dei visitatori alle RSA e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura, e Circolare MinSalute n. 2970 del 30 novembre 2020recante indicazioni per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2;
- Ordinanza MinSalute 23 novembre 2020, che regola in via sperimentale l’ingresso in Italia da parte di soggetti provenienti da alcuni determinati aeroporti stranieri ed arrivo a Roma Fiumicino, attraverso i c.d. “voli Covid-tested”, in cui l’imbarco sia stato consentito soltanto a persone con tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, o con test antigenico rapido negativo effettuato prima dell’imbarco: tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di isolamento fiduciario successivo al rientro in Italia;
DPCM 3 novembre 2020, e relativi Allegati, efficace dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, con nuove regole restrittive anticovid. In particolare, oltre alle restrizioni stabilite a livello nazionale (uniche restrizioni per le future c.d. zone “gialle”), al superamento di determinate soglie di rischio monitorate con cadenza settimanale, scatteranno ulteriori misure restrittive per alcune regioni o aree sub-regionali individuate con Ordinanza MinSalute d’intesa con le rispettive Regioni.Per il regime delle misure, distinto in base alle zone di rischio (gialle arancioni e rosse): v. l’INFOGRAFICA del MinSalute. Per ulteriori chiarimenti sulle misure delle varie zone, v. anche la Circolare MinInterno 7 novembre 2020, e le FAQ sul sito del Governo. Relativamente alle sanzioni collegate alle principali violazioni Covid in base alle varie zone, v. le indicazioni dell’Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri ai comandi locali (Fonte: Sole24Ore).Per l’attribuzione alle singole regioni della qualifica di zona di rischio arancione o rossa: v. Ordinanza MinSalute 4 novembre 2020 (zone arancioni e rosse a partire dal 6 novembre, prorogata fino al 3 dicembre 2020 con Ordinanza MinSalute 19 novembre 2020), in base alla quale la Regione Toscana era inizialmente classificata Zona gialla, Ordinanza MinSalute 10 novembre 2020 (ulteriori zone arancioni e rosse a partire dal 11 novembre, prorogata fino al 3 dicembre 2020 con Ordinanza MinSalute 24 novembre 2020 per le sole regioni Basilicata, Liguria, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano), in base alla quale dal 11 al 14 novembre la Regione Toscana è stata Zona arancione, Ordinanza MinSalute 13 novembre 2020 (ulteriori zone arancioni e rosse dal 15 al 29 novembre 2020), in base alla quale dal 15 al 29 novembre 2020 la Toscana è oggi qualificata come ZONA ROSSA, e Ordinanza MinSalute 20 novembre 2020 (anche l’Abruzzo zona rossa dal 22 novembre al 3 dicembre); v. Ordinanza MinSalute 27 novembre 2020 che dal 29 novembre al 3 dicembre 2020 porta in zona arancione Calabria Lombardia e Piemonte, e in zona gialla Liguria e Sicilia e Ordinanza Minsalute 27 novembre 2020 in base alla quale dal 29 novembre al 3 dicembre 2020 è rinnovata la zona rossa per la Toscana, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche; restano valide le collocazioni in zona arancione o rossa delle regioni residue che erano già state disposte fino al 3 dicembre 2020 con le precedenti Ordinanze Minsalute del 19 e 24 novembre 2020. Vedi sul sito del Governo la rappresentazione aggiornata della CARTINA D’ITALIA suddivisa per zone di rischio.
– MISURE DELLE ZONE ROSSE, in vigore da domenica 15 novembre 2020:
limiti agli spostamenti: vietati tutti gli spostamenti, a tutte le ore, fatti salvi motivi salute, lavoro, necessità (comprovati con autodichiarazione), gli spostamenti strettamente necessari alla didattica in presenza ove consentita, e per tornare al proprio domicilio;sospesii servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), salvo la consegna a domicilio (senza limiti orari), l’asporto (con gli stessi limiti delle zone gialle, cioè fino alle 22.00 e con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze), salvo mense e catering continuativo su base contrattuale, e salvi gli esercizi di somministrazione in autogrill, ospedali, aeroporti nonché in porti ed interporti (ai sensi dell’Ordinanza MinSalute 17 novembre 2020);sospesi i negozi e gli esercizi commerciali al dettaglio (v. elenco Unioncamere), salvo la sola vendita di generi alimentari e di prima necessità e soltanto all’interno degli esercizi con i codici ATECO di cui all’Allegato 23 (nei supermercati è quindi preclusa la vendita e l’accesso agli scaffali di generi non alimentari o di prima necessità); chiusi i mercati salvo la vendita dei soli generi alimentari; rimangonoaperti tutti i giorni, con gli stessi orari di sempre, e con tutto il loro normale assortimento, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;sospesi servizi per la persona, salvo quelli indicati all’Allegato 24 (restano quindi aperti, tra gli altri, barbieri e parrucchieri);consentite soltanto l’attività motoria nei pressi dell’abitazione, e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale;scuola: DAD al 100% in seconda e terza media, scuole superiori e università salvo laboratori;lavoro agile nel pubblico, salvo servizi indifferibili necessari in presenza;
– rimangono comunque in piedi le seguenti MISURE DELLE ZONE GIALLE:
obbligo mascherina “sempre e ovunque”, distanziamento 1 metro (2 metri per attività sportiva), divieto assembramenti; fortemente raccomandato di non ricevere in casa persone non conviventi;possibilità per i Sindaci dei Comuni di disporre il contingentamento di strade e piazze a maggior rischio di assembramento; in merito a questa misura, con Circolare MinInterno 9 novembre 2020 si invita i Sindaci ad intervenire in modo efficace e tempestivo, per la prevenzione degli assembramenti;limite TPL al 50% della capienza, tranne trasporto scolastico dedicato;sospesile mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; sospesi palestre, piscine, centri benessere, terme (tranne LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, scommesse, slot machines ovunque posizionate, spettacoli aperti al pubblico in cinema e teatri, sagre e fiere, convegni e congressi in presenza, discoteche e locali assimilati;restano sempre garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;sospesi concorsi e esami di abilitazioni alle professioni, tranne che siano possibili su basi curriculari ovvero in modalità telematica;corsi di formazione solo a distanza nel pubblico e nel privato;obbligo di mascherina a scuola sempre, dove consentita la presenza (circa le misure sulla scuola, v. anche il Comunicato Stampa MIUR, la Nota n. 1990 del 5 novembre 2020, e la Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 sull’uso delle mascherine);obbligo del cartello-capienza al di fuori di locali pubblici ed esercizi commerciali; obbligo commercio al dettaglio con accessi dilazionati e distanziamento;consentito l’accesso alle aree gioco dei parchi pubblici da parte dei minori, secondo le linee guida di cui all’Allegato 8;consentita la ristorazione negli alberghi ad uso esclusivo degli alloggiati;consentite le manifestazioni pubbliche solo in forma statica; vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie;obbligo riunioni a distanza nel pubblico salvo motivate ragioni e fortemente raccomandate le riunioni a distanza anche nel privato;raccomandato il lavoro agile nel privato.
MISURE CONFERMATE RISPETTO AL PRECEDENTE DPCM:obbligo mascherina “sempre e ovunque”, distanziamento 1 metro (2 metri per attività sportiva), divieto assembramenti; obbligo del cartello-capienza al di fuori di locali pubblici ed esercizi commerciali, linee guida per l’accesso alle aree gioco dei parchi pubblici da parte dei minori (All. 8); limiti orari servizi ristorazione dalle 5.00 alle 18.00 tranne che negli alberghi ad uso esclusivo degli alloggiati (senza limiti orari); sospensione palestre, piscine, centri benessere, terme (tranne LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, scommesse, slot machines ovunque posizionate, spettacoli aperti al pubblico in cinema e teatri, sagre e fiere, convegni e congressi in presenza, discoteche e locali assimilati; sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base e gli sport di contatto, consentita attività sportiva di base e motoria all’aperto, anche presso centri sportivi; vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie; fortemente raccomandato di non ricevere in casa persone non conviventi; consentite le manifestazioni pubbliche solo in forma statica; obbligo riunioni a distanza nel pubblico salvo motivate ragioni e fortemente raccomandate la riunioni a distanza anche nel privato; obbligo commercio al dettaglio con accessi dilazionati e distanziamento; restano sempre garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; raccomandato il lavoro agile; etc…
- Circolare MinSalute 3 novembre 2020 contenente gli indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS); v. inoltre il DM Interministeriale MEF-MinSalute 2 novembre 2020 sulla disponibilità dei referti dei tamponi rapidi somministrati dai medici di famiglia, e l’Intesa Stato Regioni 30 ottobre 2020 sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale;
- Circolare MinSalute 30 ottobre 2020, che riepiloga i vari tipi di test diagnostici per coronavirus (tampone molecolare, tampone antigenico rapido – nasale, oro-faringeo oppure salivare – e test sierologici) e il loro uso nella sanità pubblica;
- Circolare MinInterno 27 ottobre 2020, che reca chiarimenti sulle nuove misure del DPCM 24 ottobre 2020, precisando tra le altre cose che le disposizioni formulate in termini di (forte) raccomandazione, ancorché non soggette a sanzioni, intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli; Circolare Dip.Affari interni MinInterno 27 ottobre 2020, contenente chiarimenti sullo svolgimento a distanza di riunioni di organi collegiali elettivi nelle pubbliche amministrazioni, e delle giunte esecutive;
- Ordinanza Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020, in materia di rafforzamento della dotazione organizzativa di contact tracing nelle regioni italiane;
DPCM 24 ottobre 2020, in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre 2020, che sostituisce tutti i precedenti DPCM con una nuova stretta sulle misure anticovid. In estrema sintesi, ecco le principali novità da domani:Forte raccomandazione a non ricevere nelle abitazioni private persone non conviventi;Forte raccomandazione alle persone fisiche a non spostarsi dal posto dove si trovano, né con mezzi pubblici né privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire dei servizi non sospesi;Forte raccomandazione all’utilizzo del lavoro agile da parte dei datori privati;chiusure di nuove attività: palestre, piscine, sale scommesse, parchi divertimento, teatri, cinema, spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto, centri culturali sociali e ricreativi, fiere di qualunque genere anche internazionali; chiusura anticipata alle 18.00 dei servizi di ristorazione (e fino alle 18.00, il limite di persone non conviventi allo stesso tavolo scende a 4), oltre tale orario è consentita la consegna a domicilio e fino alle 24 anche l’asporto, ma è vietato il consumo di bevande e cibi anche in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico;o per il momento restano aperti tutti i giorni della settimana, salvo ordinanze regionali più restrittive: le attività commerciali al dettaglio, i musei, le mense, i centri di riabilitazione, etc…;Obbligo di esporre cartelli che indichino il numero massimo delle persone ammesse all’interno dei locali, non soltanto al di fuori dei ristoranti, ma di tutti i locali pubblici/aperti al pubblico e degli esercizi commerciali;Restano sempre garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;didattica a distanza almeno per il 75% dal secondo anno delle scuole superiori ed ingressi non prima delle 9.00, laddove l’autorità sanitaria, regionale o locale intraveda particolari situazioni di rischio; per l’attuazione di questa misura, a partire dal 27 ottobre 2020, v. Nota MIUR 1927 del 25 ottobre 2020 e Nota MIUR 1934 del 26 ottobre 2020;vietate le feste in assoluto, compresi i festeggiamenti di cerimonie civili e religiose;chiusi gli impianti sciistici;sospesi eventi e competizioni sportive individuali e di squadra in ogni luogo pubblico o privato; consentiti soltanto gli eventi sportivi di carattere nazionale o internazionale (e relativi allenamenti), ma soltanto a porte chiuse e senza presenza di pubblico;consentita attività motoria e sportiva di base all’aperto, con distanziamento e senza assembramenti;
Di interesse per le COOPERATIVE DI AUTOTRASPORTO TOSCANE:Ordinanza MinSalute-Regione Lombardia 26 ottobre 2020 (efficace fino al 13 novembre), Ordinanza MinSalute-Regione Piemonte 23 ottobre 2020 (efficace fino al 13 novembre), Ordinanza MinSalute 21 ottobre 2020 d’intesa con il presidente Regione LAZIO (dal 24 ottobre al 22 novembre), Ordinanza Presidente Regione CAMPANIA n. 83 del 22 ottobre 2020 (dal 23 ottobre al 13 novembre), dispongono il divieto di spostamenti sul territorio regionale diLOMBARDIA, PIEMONTE, LAZIO E CAMPANIA nelle ore notturne, dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, da attestarsi mediante apposita AUTODICHIARAZIONE (modello editabile fornito dal MinInterno). (NB: mentre in passato le norme escludevano sempre il transito e trasporto merci dall’applicazione di misure di limitazione agli spostamenti (ORDINANZA PROT.CIV. n. 646 del 8 marzo 2020, DM Infrastrutture n. 113 del 13 marzo 2013), l’attuale formulazione delle nuove ordinanze non menziona tale esclusione: pertanto, fino ad un auspicato chiarimento sul punto, si procede mediante autocertificazione anche per il transito e il trasporto delle merci).- Circolare Capo Gabinetto MinInterno 20 ottobre 2020, che dà indicazioni ai Prefetti sui profili attuativi delle nuove misure anticontagio di cui al DPCM 18 ottobre 2020, tra cui l’assimilazione delle assemblee societarie, in presenza di determinati requisiti, alla fattispecie delle “riunioni private” (fortemente raccomandate a distanza), piuttosto che a quella dei “convegni” (del tutto vietati in presenza); e la facoltà per le Regioni di emanare norme più restrittive di quelle del DPCM 18 ottobre, sulle misure anticontagio;
Nota MIUR 19 ottobre 2020, che chiarisce le misure del DPCM 18 ottobre 2020 sul fronte scuola, in particolare precisando che le misure per le scuole secondarie (dalla riorganizzazione dell’attività didattica anche a distanza, alla rimodulazione degli orari di ingresso/uscita, ivi compreso lo slittamento dell’orario di ingresso a partire dalle ore 9.00 e i turni pomeridiani), potranno essere disposte soltanto a seguito di “situazioni critiche e di particolare rischio”, rappresentate dalle autorità regionali, locali o sanitarie;DPCM 18 ottobre 2020, (efficace dal 19 ottobre al 13 novembre 2020) che integra e modifica il precedente DPCM 13 ottobre 2020 adottato solo pochi giorni prima, dando un’ulteriore stretta alle misure anticovid a causa del progredire dei contagi (per la relativa informativa resa il 21 ottobre dal Presidente Conte al Senato, clicca qui). . In estrema sintesi (ma v. sotto, alla voce DPCM 13 ottobre 2020, per il dettaglio e il coordinamento delle modifiche):Antimovida: possibilità per i Sindaci di chiudere l’accesso al pubblico, nei centri urbani, a strade e piazze a rischio assembramenti; limiti orari di talune attività (sale scommesse, servizi di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande); vietate le sagre di comunità;Convegni e congressi: consentiti solo con modalità a distanza; vietate le fiere, tranne quelle di livello nazionale o internazionale;Riunioni: modalità a distanza obbligatorie nel pubblico (salvo sussistano motivate ragioni per lo svolgimento in presenza), fortemente raccomandate anche nel privato;Scuole: nelle scuole superiori spinta alla modalità flex di organizzazione della didattica, e alla rimodulazione degli orari di ingresso/uscita degli alunni; nelle scuole di altri ordini continua per il momento la didattica in presenza;Attività ludiche ricreative ed educative non scolastiche: cambiano le linee guida del Dipartimento per la famiglia (nuovo Allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020);Nuove limitazioni in ambito sportivo: vietate anche le competizioni dilettantistiche;
DPCM 13 ottobre 2020 e relativi Allegati (così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, le modifiche sono riportate sotto, in corsivo; v. anche l’errata corrige in GU n. 254 del 14 ottobre 2020), che detta il nuovo quadro delle misure emergenziali dal 14 ottobre al 13 novembre 2020, in attuazione del DL 125/2020. Il decreto torna finalmente ad una formulazione analitica delle misure, senza il consueto eccessivo ricorso a rinvii e richiami. Ecco le principali novità (restrittive) rispetto a “ieri”:Si conferma fino al 13 novembre 2020 l’obbligo generalizzato della mascherina, “sempre e ovunque” che era stato stabilito in via transitoria dall’art. 5 del DL 125/2020 per il periodo dal 8 al 15 ottobre, stesse deroghe (per dettagli, v. qui sotto, alla voce “DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125”);Si aggiunge la forte raccomandazione della mascherina anche in casa, in presenza di persone non conviventi;L’indice massimo di riempimento degli stadi scende al 15% della capienza massima, fermo restando il limite di 1000 persone all’aperto e 200 al chiuso;Restano salvi per il momento palestre, piscine (ma al loro interno vengono vietate le attività sportive di contatto, v. sotto) centri benessere e centri termali;Sport di contatto (individuati dal Decreto Dipartimento per lo Sport 13 ottobre 2020: vietati gli sport di contatto a livello ludico-amatoriale (es. calcetto, corsi collettivi di ginnastica o di danza, etc…);tali attivitàsono consentite solo se organizzate da società e associazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, nelrispetto dei protocolli anticovid delle varie federazioni sportive.Dal 19 ottobre, anche nell’ambito di associazioni/società sportive dilettantistiche gli sport di contatto sono consentiti solo in forma individuale, escluse comunque gare e competizioni; consentiti solo eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, con i suddetti limiti alla partecipazione di pubblico; consentiti allenamenti a porte chiuse;Le manifestazioni pubbliche tornano ad essere consentite solo in forma statica;Vietate le feste al chiuso e all’aperto, in luoghi pubblici o privati; consentite solo le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose e solo fino a max 30 persone in totale; continuano per il momento ad essere consentiti fiere e congressi;Dal 19 ottobre 2020, vietate sagre e fiere, (salvo quelle di carattere nazionale o internazionale), vietate tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza; riunioni a distanza obbligatorie nel pubblico (salvo deroghe motivate) e fortemente raccomandate anche nel privato;In casa è fortemente raccomandato di evitare le feste; è inoltre fortemente raccomandato di non ricevere in casa oltre 6 persone non conviventi;Limite orario ai servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): ore 5.00-24.00 con consumo al tavolo (Dal 19 ottobre 2020, max 6 persone per tavolo, e obbligo di esposizione di cartelli indicanti il numero max di avventori nel locale in base alle linee guida),si può consumare solo fino alle ore 18.0021.00 in piedi o nelle vicinanze; il cibo da asporto si può prelevare fino alle ore 24.00 ma è sempre vietato consumare sul posto o nelle adiacenze; non hanno invece limiti orari né la consegna a domicilio né gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in ospedali, aereoporti e autogrill autostradali; restano attive le mense; limite orario alle sale scommesse (8.00-21.00);possibilità per i Sindaci di chiudere l’accesso al pubblico, nei centri urbani, a strade e piazze a rischio assembramentiViene demandata al Presidente della Regione la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale a livello regionale (la capienza massima rimane per adesso al 80%, v. allegato tecnico dell’Allegato 15);Lavoro agile al 50% del personale, nel settore pubblico;Scuole e servizi educativi: l’attività didattica continua in presenza. Dal 21 ottobre 2020 nelle scuole superiori favorita la flessibilità di organizzazione della didattica, incrementando la modalità mista a distanza, rimodulando orari di ingresso/uscita, orario di ingresso comunque non prima delle ore 9.00, eventuali turni pomeridiani; cambiano le linee guida del Dipartimento per la famiglia presso la presidenza del consiglio dei ministri, relativamente alle attività ludiche ricreative ed educative non scolastiche né formali (nuovo Allegato 8); stop ai viaggi di istruzione; restano ferme le ordinarie attività didattiche organizzate all’esterno degli edifici scolastici, v. Nota MIUR n. 1870 del 14 ottobre 2020;
- Circolare MinSalute 12 ottobre 2020, che riduce il periodo di quarantena da 14 a 10 giorni in caso di assenza di sintomi e test molecolare o antigenico effettuato al 10° giorno con esito negativo;
- Circolare Capo Gabinetto MinInterno n. 62445 del 10 ottobre 2020, inviata ai Prefetti, che chiarisce l’applicazione immediata e generalizzata, dal 8 al 15 ottobre 2020, dell’obbligo di mascherina “sempre e dovunque” stabilito dal DL 125/2020, e l’impossibilità per le regioni di derogare a tale norma in senso ampliativo; la circolare chiarisce inoltre che la sospensione delle attività di ballo stabilita dall’Ord. MinSalute 16 agosto 2020 è sempre interdetta e sanzionata, qualunque sia la tipologia dell’esercente;
- Ordinanza MIUR n. 134 del 9 ottobre 2020, che definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli studenti fragili (con patologie gravi o immunodepressi)
- Ordinanza MinSalute 7 ottobre 2020, che modifica e proroga le Ord. Minsalute del 21 e 25 settembre 2020, prevedendo dal 8 al 15 ottobre 2020 l’obbligo di tampone negativo ai fini dell’ingresso in Italia a chi provenga dai seguenti Paesi: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Ceca, Spagna.
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020, che proroga lo stato di emergenza covid fino al 31 gennaio 2021;
- DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 (NEW in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale la legge di conversione e modifica del presente DL, v. il testo AC-2779 approvato definitivamente alla Camera il 25/11/2020. Tra le modifiche, viene prorogato fino alla fine dello stato di emergenza oltre alla comunicazione semplificata dello smart working anche l’esonero dall’accordo individuale), che detta il nuovo quadro emergenziale:
- La proroga al 31 gennaio 2021, delle disposizioni emergenziali di cui al decreto legge n. 19/2020, che consentono di adottare DPCM/Ordinanze MinSalute per disporre misure di contenimento dell’epidemia (chiusure, etc…);
- La proroga al 31 gennaio 2021 delle misure anticontagio già espressamente previste dal DL 33/2020 (il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento sociale anche durante le riunioni, l’obbligo di svolgimento delle attività economiche produttive e sociali secondo i Protocolli/Linee Guida, etc…); le regioni potranno derogare soltanto in senso più restrittivo(d’intesa con il MinSalute, sono possibili deroghe ampliative, in alcuni casi specifici);
- Un nuovo regime, più restrittivo, relativo all’obbligo di mascherina: diventa obbligatoria sempre senza limiti orari, e in tutti i luoghi, al chiuso (tranne soltanto le abitazioni private), e all’aperto (tranne che in luoghi isolati dove oltretutto non siano presenti persone non conviventi per un periodo di tempo continuativo), e la mascherina deve essere portata sempre con sé; il nuovo regime dell’obbligo di mascherina entra in vigore sin dal 8 ottobre 2020 in via transitoria, in attesa che venga confermato dal prossimo DPCM. Altre eccezioni: bambini <6 anni, persone durante lo svolgimento di attività sportive, soggetti con patologie o disabilità intolleranti alla mascherina, nonché i casi in cui l’esonero dalla mascherina è previsto dalle vigenti linee guida per il consumo di cibi e bevande e dalle linee guida per le attività economiche produttive amministrative e sociali;
- La proroga al 31 gennaio 2021 limitatamente all’elenco delle disposizioni straordinarie di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese (Decreti CuraItalia, Liquidità, Rilancio, Agosto, etc..) specificamente richiamate dall’Allegato 1 del DL 83/2020 così come integrato dal presente DL (e quindi, per esempio, viene in evidenza la riapertura della possibilità di convocare l’assemblea di bilancio entro il 31 gennaio 2020 sfruttando il maggior termine di 180 giorni anziché di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio -evidentemente di interesse per le cooperative con bilancio a cavallo, quali finanziarie, frantoi e cantine-);sulla proroga fino al 31 gennaio 2021 delle comunicazioni smart working in forma semplificata, v. le FAQ sul sito MinLavoro, aggiornate al 2 novembre 2020 – NB: rimane tuttavia da coordinare la norma in base alla quale l’esonero dall’accordo individuale cesserebbe il 31/12/2020-);
- La temporaneaultrattività del DPCM 7 settembre 2020 in attesa del prossimo DPCM da emanarsi entro il 15 ottobre 2020;
- La proroga al 31 ottobre 2020 delle scadenze collegate ai trattamenti di sostegno al reddito, scongiurando l’operatività della decadenza a carico dei datori di lavoro che erano stati intempestivi;
- Resta fermo che, trattandosi di un decreto legge, potranno sopraggiungere modifiche in sede di conversione;
- Circolare MinInterno 3 ottobre 2020, inviata ai Prefetti, con la quale, tra le altre cose, si raccomandano controlli più stretti sull’utilizzo delle mascherine da parte dei cittadini, e l’adozione di tutte le misure di propria competenza per limitare il rischio del contagio da Covid-19, in considerazione della più recente evoluzione della curva epidemiologica;
- Ordinanza MinSalute 29 settembre 2020, che estende la possibilità di utilizzare il test diagnostico antigenico rapido anziché il test molecolare, anche in ambito scolastico, in caso di sospetto diagnostico ovvero in caso di esposizione al rischio del personale o degli alunni; dal Commissario Straordinario Arcuri è stata quindi indetta la gara per la fornitura di 5 milioni di test rapidi (su tampone nasofaringeo o campione salivare) entro il giorno 8 ottobre 2020;
- Ordinanza MinSalute 25 settembre 2020, che prevede la sospensione della tradizionale giornata dei musei gratis nella prima domenica del mese, dal 27 settembre fino al 15 ottobre 2020 (proroga disposta dall’Ord. MinSalute 7 ottobre 2020);
- Circolare MinSalute 24 settembre 2020, inerente percorso diagnostico e modalità di rientro a scuola, per alunni e operatori, dopo assenza per malattia;
- Ordinanza MinSalute 21 settembre 2020, (modificata e prorogata al 15 ottobre 2020, con Ordinanza MinSalute 7 ottobre 2020) che integra la precedente ordinanza del 12 agosto 2020 come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, per aggiungere alcune regioni dellaFrancia ai Paesi di provenienza dai quali è previsto l’obbligo di tampone negativo, effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, o al momento dell’arrivo; per le raccomandazioni derivanti da questa ordinanza ai donatori di sangue v. la Nota Prot. n. 1933 CNS 2020 del 22/09/2020
- Circolare MinInterno n. 53 del 16 settembre 2020, che fornisce istruzioni ai Prefetti circa il coinvolgimento ai seggi dei volontari della protezione civile in funzione di assistenza soprattutto agli anziani, e l’opportunità di concordare con i sindaci misure per l’accesso agevolato al seggio per anziani e altri soggetti fragili;
- Circolari MinSalute 11 settembre 2020, n. 29601 in riferimento alla raccolta del voto presso le RSA, n. 29600 relativa alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto al di fuori dei seggi elettorali, n. 29599 per la raccolta del voto presso soggetti in quarantena/isolamento domiciliare;
- Circolare MIUR n. 12261 del 9 settembre 2020, relativa allo sciopero della scuola per indetto da alcune sigle sindacali minori per il 24 e 25 settembre 2020;
- Circolare MIT n. 24304 del 9 settembre 2020, contenente le Linee guida anticovid per le Autoscuole;
DPCM 7 settembre 2020, (con DL 125/2020 è stata disposta l’ultrattività del presente DPCM, che quindi continua ad applicarsi fino al 15 ottobre 2020, con la particolarità che dal 8 al 15 ottobre 2020 si applicherà congiuntamente alla nuova norma in materia di obbligo di mascherina prevista dal DL 125/2020), che detta il nuovo quadro delle misure emergenziali dal 8 settembre al 7 ottobre 2020. Il provvedimento proroga sostanzialmente, salvo alcune eccezioni e modifiche, fino al 7 ottobre 2020, il quadro precedente delle misure emergenziali, di cui al DPCM 7 agosto 2020, all’Ordinanza MinSalute 12 agosto 2020 e all’ordinanza MinSalute del 16 agosto 2020 (per questi ultimi, v. sotto). In particolare:Regole d’oro della prevenzione anticovid: igiene delle mani, distanziamento 1 metro, mascherine al chiuso, mascherine all’aperto dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nelle zone a rischio assembramenti(dal 8 al 15 ottobre previsto nuovo regime sull’obbligo di mascherina dal DL 125/2020), divieto di assembramenti;Capienza massima 80% dei mezzi di trasporto pubblico: nuove Linee Guida aggiornate del MIT per gli Utenti TP (Allegato A) e per il Trasporto scolastico dedicato (Allegato B), concertate con la Conferenza Regioni il 31 agosto 2020;Scuole e Università: obbligo di garantire, oltre all’avvio, anche il regolare svolgimento dell’anno scolastico; vengono sussunte al rango di legge le Linee Guida ISS 21 giugno 2020 per la gestione di casi e focolai covid nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (Allegato D), e il Protocollo CRUI – CTS per la gestione dei casi sospetti o confermati positivi (Allegato E);Sospesi stadi e discoteche;Spostamenti internazionali (Allegato C): obbligo di tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna; obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria; divieto di ingresso per chi arriva dai 17 paesi a rischio (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia). Eccezioni: diplomatici, militari e polizia di stato, gli spostamenti per lavoro, salute o assoluta urgenza, il ricongiungimento di coppie internazionali, nonché la partecipazione (previo tampone e autorizzazione del Ministero della Salute) a manifestazioni sportive/fieristiche/altre esigenze indifferibili;Gli allegati A e B sostituiscono risp. gli allegati 15 e 16 del DPCM 7 agosto 2020, gli allegati D ed E vengono aggiunti in allegato al medesimo DPCM 7 agosto 2020 quali nuovi Allegati 21 e 22;
- Circolare MinLavoro n. 13 del 4 settembre 2020, sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili: viene in particolare precisato che lo stato di fragilità è integrato dalla presenza congiunta del parametro dell’età e di più patologie;
- Comitato Tecnico Scientifico – Comunicato Stampa del 31 agosto 2020, contenente le ultime raccomandazioni tecniche aggiornate sull’uso della mascherina a scuola; più in generale, per tutti i provvedimenti dedicati alla ripartenza della scuola, v. l’apposita sezione sul sito MIUR; in particolare, v. anche la Circolare MinSalute n. 17167 del 21 agosto 2020 recante il RAPPORTO ISS N. 58/2020 del 21 agosto 2020 (recepito nel DPCM 7 settembre 2020) che rappresenta il documento congiunto ISS, MinSalute, MIUR e INAIL contente le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai covid nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; da ultimo, v. la Nota MIUR 11 settembre 2020 inviata ai dirigenti scolastici contenente i chiarimenti organizzativi per l’avvio dell’a.s.;
- Aggiornamento 24 agosto 2020 del RAPPORTO ISS N. 4/2020, contente le indicazioni operative per la prevenzione anticovid nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali: viene prevista la riapertura degli incontri di parenti ed amici con i pazienti, la possibilità di riprendere attività di gruppo e attività a regime delle strutture nel rispetto del distanziamento fisico, nonché le regole con le quali garantire nuovamente l’accesso alle strutture tramite i ricoveri finora bloccati e garantire procedure sicure nei reingressi dagli ospedali;
- Conferenza delle Regioni 31 agosto 2020, parere positivo sull’aggiornamento Linee Guida MIT per il Trasporto pubblico e Linee guida MIT per il trasporto scolastico dedicato già contenute negli allegati 15 e 16 del DPCM 7 agosto 2020; (tali allegati vengono quindi sostituiticon la loro nuova versione aggiornata del 31 agosto 2020);
- Ordinanza MinSalute 16 agosto 2020, (ord. prorogata dal DPCM 7 settembre 2020, v. sopra) che reintroduce dal 17 agosto 2020 fino al 7 ottobre 2020 la sospensione dell’attività delle discoteche e sale da ballo e l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nelle zone a rischio assembramenti, in tutta Italia, salvo eventuali misure regionali più restrittive; per ulteriori chiarimenti sul provvedimento, v. anche la Circolare MinInterno del 17 agosto 2020;
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020 n. 103, con le modalita’ operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali 2020; per ulteriori chiarimenti, v. anche: Circolare MinInterno n. 39 del 14 agosto 2020, Circolare MinSalute n.- 27319 del 14 agosto 2020, Circolare MinInterno n. 41 del 20 agosto 2020;(decreto legge non convertito; abrogato con L. 126/2020)- Ordinanza MinSalute 12 agosto 2020 (ord. prorogata, salvo alcune eccezioni e modifiche, dal DPCM 7 settembre 2020, v. sopra e successivamente modificata con Ord. MinSalute 7 ottobre 2020), che prevede dal 13 agosto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna l’obbligo di tampone negativo, effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, o al momento dell’arrivo (con test rapidi nei principali aeroporti), o nelle 48 ore dal rientro in Italia ponendosi in quarantena nell’attesa (NB: per chi rientra in Toscana, v. la Lettera-Vademecum 13 agosto 2020 del Presidente della Regione in cui si specifica come comportarsi alla luce del combinato disposto dell’Ord.MinSalute 12 agosto 2020 e dell’Ord. Regionale n. 78 ); viene aggiunta inoltre la Colombia all’elenco dei Paesi a rischio con divieto di ingresso in italia;
- Circolare MinSalute 11 agosto 2020, che recepisce il Documento contenente gli “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale”, predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, MinSalute e Coordinamento Regioni, allo scopo di prevenire l’alto rischio di recrudescenza del virus evidenziato dal Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie;
DPCM 7 agosto 2020, (l’efficacia di questo DPCM è stata prorogata dal DPCM 7 settembre 2020, salvo alcune eccezioni e modifiche, tra cui la sostituzione degli allegati 15 e 16 con le nuove versioni aggiornate, e l’aggiunta degli allegati 21 e 22, v. sopra) che detta il nuovo quadro delle misure emergenziali per il periodo dal 9 agosto al 7 ottobre 2020, che novella e sostituisce interamente i precedenti DPCM 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020. In particolare (in corsivo le novità):Misure anticontagio principali (art. 1): obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e nei mezzi di trasporto (anche privati, se persone non conviventi), distanziamento sociale, divieto assembramenti, costante igiene delle mani; restare a casa con febbre >37,5°;Altre misure anticontagio (art. 1, Allegati 1-7, 8, 9, 11, Allegato 18, nonché Allegato 16, successivamente aggiornato e sostituito dal DPCM 7 settembre 2020), tra cui: consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità con assegnazione dei posti a sedere, distanziati, e limitazioni di capienza; manifestazioni pubbliche tornano ad essere consentite solo in forma statica, e ovviamente con distanziamento; restano sospese le sale da ballo e le discoteche; dal 1 settembre consentiti fiere e congressi in base ai protocolli emanati dal CTS (dal 9 agosto consentite le attività propedeutiche alla riapertura, senza pubblico); ripresa delle attività dei servizi ediucativi e dell’attività didattica delle scuole secondo i rispettivi calendari; ripresa delle attività didattiche nelle università in base alle nuove apposite Linee Guida di cui all’Allegato 18; per le singole attività in esse ricomprese, le regioni potranno fare riferimento alle nuove Linee Guida Conferenza delle Regioni aggiornate al 9 agosto 2020 (Allegato 9); vengono inoltre aggiunte le Linee Guida per il trasporto scolastico (Allegato 16);Misure anticontagio nelle attività produttive, industriali e commerciali (art. 2, e Allegati 12, 13 e Allegato 14 con relativo allegato);Misure di informazione e prevenzione (art. 3 e Allegato 19), tra cui: prevista l’adozione di appositi protocolli sulle misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro dei dipendenti in sicurezza, secondo le modalità previste dall’art. 263 del Decreto Rilancio;Limitazione degli spostamenti da/verso l’estero (artt. da 4 a 7 e Allegato 20): capitolo completamente rivisto; per dettagli sul nuovo regime, v. gli artt. da 4 a 7 e l’allegato 20;Navi da crociera (art. 8 e Allegato 17): riapertura dal 15 agosto dei servizi da crociera di bandiera italiana, nel rispetto dei protocolli di cui all’Allegato 17; per le limitazioni all’ingresso in porto delle navi di bandiera estera, allo sbarco e alle escursioni dei passeggeri, v. quanto indicato all’art. 8;Trasporto pubblico locale di linea(art. 8, Allegato 14 con relativo allegato, nonché Allegato 15 con relativo allegato tecnico, successivamente aggiornato dal DPCM 7 settembre 2020);Attività sociali e sociosanitarie per la disabilità (art. 10);(aggiunti con DPCM 7 settembre 2020): Protocolli per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi all’infanzia ( 21), e nelle università (All. 22);
- Conferenza delle Regioni 6 agosto 2020, approvato l’aggiornamento delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (le modifiche riguardano le schede: saune, biblioteche, bar e ristorazione), che dovrà essere recepito dal prossimo imminente DPCM; avanzate al Governo anche nuove proposte in materia di partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, linee guida per istituti penitenziari, residenze universitarie e protocolli anticontagio per le visite guidate in aree protette;
- Protocollo d’Intesa MIUR-OO.SS. 6 agosto 2020, con le Linee guida condivise tra Ministero e Sindacati per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione contenenti le misure per garantire la ripresa dell’attività didattica in presenza in piena sicurezza (tra cui: help desk dal 24 agosto, medico competente a scuola, classi ridotte, v. anche il comunicato stampa del MIUR);
- DM MIUR n. 80 del 3 agosto 2020, recante il testo definitivo delle Linee Guida per la ripartenza della scuola in presenza per la fascia di età 0-6 anni, tenuto conto delle raccomandazioni e degli emendamenti formulati lo scorso venerdì 31 luglio dalla Conferenza delle Regioni (v. anche il comunicato stampa del MIUR);
- Ordinanza MinSalute 1 agosto 2020 (in vigore dal 1 al 15 agosto ), che reitera le misure generali anticontagio:
- L’obbligo del distanziamento di almeno 1 metro in tutti i luoghi, chiusi e all’aperto;
- L’obbligo di utilizzare la mascherina in tutti i luoghi chiusiaccessibili al pubblico;
- L’obbligo di utilizzare la mascherina nei mezzi di trasporto (NB: anche l’uso dell’auto privata tra persone non conviventi è soggetto a limitazioni: è consentita la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina, v. le FAQ del Governo);
- L’obbligo di utilizzare la mascherina in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza di 1 metro;
- Ordinanza MinSalute 30 luglio 2020, che proroga al 9 agosto 2020 le disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze del 16 luglio e 24 luglio 2020, aggiornando l’elenco dei paesi a rischio con obbligo di quarantena 14 gg. per i cittadini che entrassero in Italia;
- DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020 n. 83, conv. con L. 25 settembre 2020 n. 124 (v. qui il TESTO COORDINATO con le modifiche), che prevede:
- La proroga al 15 ottobre 2020, delle disposizioni di cui al decreto legge 19/2020, che consentono di adottare DPCM/Ordinanze MinSalute dispositivi di specifiche e già note misure di contenimento dell’epidemia (chiusure, etc…);
- La proroga al 15 ottobre delle misure anticontagio già espressamente previste dal DL 33/2020 (il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento sociale anche durante le riunioni, l’obbligo di svolgimento delle attività economiche produttive e sociali secondo i Protocolli/Linee Guida, etc…);
- La proroga di ulteriori misure previste dalle altre leggi emergenziali (Decreti CuraItalia, Liquidità, Rilancio, etc..), limitatamente a quelle specificamente indicate dall’Allegato 1 del presente DL, tra cui la proroga al 15 ottobre della possibilità per i datori di lavoro di applicare lo smart working senza accordo individuale e con comunicazione in forma semplificata;
- La temporaneaproroga di efficacia del DPCM 14 luglio 2020 fino all’emanazione del prossimo DPCM e comunque fino al 9 agosto 2020;
- La cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto legge;
- resta fermo che, trattandosi di un decreto legge, potranno sopraggiungere modifiche in sede di conversione;
- Delibera Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, che proroga fino al 15 ottobre 2020, lo stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- Ordinanza MinSalute 24 luglio 2020,
- in vigore fino al 9 agosto 2020, (scadenza prorogata con Ordinanza Minsalute 30 luglio 2020) che impone l’obbligo di quarantena per chi entra in Italia da Romania e Bulgaria;
- Comunicazione della Comissione Europea 16 luglio 2020, contenente le linee guida per promuovere adeguate misure di tutela e garantire la mobilità dei lavoratori stagionali transfrontalieri nel contesto della pandemia Covid;
- Ordinanza MinSalute 16 luglio 2020, in vigore fino al 9 agosto 2020(scadenza prorogata con Ordinanza MinSalute 30 luglio 2020), che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio: chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. La presente ord. modifica l’Ord. 30 giugno 2020 e sostituisce integralmente l’Ord. 9 luglio 2020 del Ministero della Salute.
- aggiornamento del 9 luglio 2020 delle LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, comprensivo della scheda “servizi all’infanzia e adolescenza”;
- Ordinanza MinSalute 30 giugno 2020, , in vigore fino al 9 agosto 2020 (scadenza prorogata per effetto del DL 83/2020), in materia di spostamenti da/per l’estero. In particolare, è previsto l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen. La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei Paesi individuati dall’Ue nella “lista verde”, da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio (la lista è stata ampliata con Ordinanze MinSalute 16 luglio e 30 luglio 2020, v. sopra). Nel testo si aggiunge anche la comprovata ragione di studio ai motivi che consentono l’ingresso nel territorio nazionale. Le altre motivazioni per l’arrivo in Italia sono le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza.
- DM Istruzione 26 giugno 2020, recante le Linee Guida per il rientro a scuola da settembre: si tratta del testo condiviso tra Governo, Regioni ed Enti Locali. Il monitoraggio delle azioni è affidato a tavoli regionali. NB: il PIANO SCUOLA 2020-2021 rinvia, per quanto riguarda distanziamento, mascherine, misure di igiene, alle indicazioni contenute nei documenti elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico allegati alle Linee guida (Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020, integrazioni del 22 giugno 2020, e futuri periodici aggiornamenti), nonché, per le procedure di sanificazione, allaCircolare MinSalute 22 maggio 2020, anch’essa allegata alle Linee Guida. Il MIUR ha infine confermato che la data di riapertura delle scuole è fissata al 1 settembre per i recuperi/potenziamenti, e al 14 settembre per l’inizio delle lezioni; per maggiori informazioni v. l’area tematica dedicata alla ripresa di settembre sul sito MIUR;
- ENAC 26 giugno 2020 – Nuove Linee guida per i passeggeri di trasporto aereo e modello di autodichiarazione, a seguito di indicazioni del Ministero della Salute del 25 giugno 2020;
- Aggiornamento del 23 giugno 2020 della Circolare MinSalute concernente le indicazioni anticontagio nelle procedure di primo soccorso (anche in contesti balneari ed extraospedalieri), e nella formazione dei soccorritori;
- NUOVE LINEE GUIDA OMS 17 giugno 2020 (disp. in inglese) –NB: NON ANCORA RECEPITE IN ITALIA(v. il comunicato stampa del 21 giugno 2020, con cui il Ministro della Salute frena);
- Circolare MinSalute n. 19214 del 4 giugno 2020, contenente raccomandazioni per la stagione 2020-2021 in materia di Prevenzione e controllo dell’influenza;
- DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020 n. 28 (con L. 25 giugno 2020 n. 70, in GU n. 162 del 29 giugno 2020, e in vigore dal 30 giugno 2020, v. qui il TESTO COORDINATO con le modifiche) in materia di giustizia, comprende le misure anticovid quali la sospensione delle udienze e dei servizi degli uffici giudiziari: in virtù delle modifiche della legge di conversione tale sospensione terminerà al 30 giugno 2020 anziché al 31 luglio (che altrimenti si sarebbe agganciato direttamente al tradizionale periodo di sospensione feriale, che va dal 1 al 31 agosto).
- DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, (conv. con L. 19 giugno 2020 n. 59, v. qui il TESTO COORDINATO con le modifiche) in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. Resta ferma la finestra dal 15 settembre al 15 dicembre 2020. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, l’accorpamento del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari alle consultazioni elettorali locali e regionali, l’ampliamento del voto su due giorni(domenica e lunedì), la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni (comunque autografe) per la presentazione delle liste, derogabile dalle Regioni per le liste regionali al fine di ridurre il rischio di contagio, e l’adozione di protocolli governativi di sicurezza anticovid durante lo svolgimento dei lavori;
- aggiornamento del 11 giugno delle LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA per le attività ludico-ricreative (centri estivi), recepito nel DPCM 11 giugno 2020 (v. sopra, nell’allegato 8). Rispetto alle Linee guida allegate al precedente DPCM del 17 maggio, la nuova versione contempla centri estivi anche per la fascia di età 0-3 anni (per cui vengono previsti: piccoli gruppi stabili, rapporto 1:5, fase di inserimento, e presenza dei genitori). NB: sui centri estivi occorre considerare anche le ulteriori misure previste per i servizi all’infanzia e adolescenza dalle Linee Guida 11 giugno 2020 della Conferenza delle regioni (v. sotto, oppure v. Allegato 12 del DPCM).
- Circolare MinSalute n. 19214 del 4 giugno 2020 contenente le raccomandazioni sulla prevenzione dell’influenza per l’autunno-inverno 2020-2021, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid-19 e ridurre le complicanze nei soggetti a rischio;
- Circolare MIT n. 226 del 2 giugno 2020, che aggiorna le Linee guida per gli utenti di trasporto pubblico di linea e non di linea (già Allegato 15 del DPCM 17 maggio 2020, v. sotto), in funzione della riapertura degli spostamenti interregionali e da/verso l’estero a partire dal 3 giugno 2020; v. anche Circolare MIT n. 245 del 14 giugno 2020 sul trasporto aereo; relativamente ai collegamenti marittimi ed aerei da/per la Sardegna, vedi la Circolare MIT n. 227 del 2 giugno 2020 e la Circolare 231 del 4 giugno 2020;
- Circolare MinSalute n .18584 del 29 maggio 2020, sulla App IMMUNI (operativa su tutto il territorio nazionale dal 15 giugno 2020) quale strumento che coadiuvi il sistema tradizionale di contact tracing;
- Documento tecnico CTS 28 maggio 2020 concernente le modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico; il documento ha una funzione di proposta, di cornice, entro la quale sarà deciso dal Governo il piano complessivo di riapertura;
- Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, Istruzioni operative per la sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e l’abbigliamento.
- ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 15 del 19 maggio 2020, che estende la vendita delle mascherine facciali alle Tabaccherie a partire dal 21 maggio 2020; sono parimenti estese alle tabaccherie le disposizioni dell’ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 9 del 9 aprile 2020 circa la vendita al consumo di mascherine facciali in assenza di imballaggi, dell’ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 11 del 26 aprile 2020 circa il prezzo massimo di vendita al pubblico delle medesime mascherine ad euro 0,50 (netto IVA); e dell’ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 13 del 9 maggio 2020, per l’utilizzo delle procedure doganali di svincolo diretto e/o di svincolo celere per l’importazione cumulativa. Per il nuovo regime transitorio di esenzione IVA di mascherine ed altri DPI acquistati dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, v. art. 124 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio);
- Circolare MinInterno 19 maggio 2020, contenente le nuove istruzioni ai Prefetti sulle riaperture e gli spostamenti in seguito al DL 33/2020 e al DPCM 17 maggio 2020
- DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 (con L. 14 luglio 2020 n. 74, v. qui il TESTO COORDINATO con le modifiche), ha la funzione di nuova cornice per i vari provvedimenti attuativi da emanarsi per la gestione dell’Emergenza Coronavirus (DPCM o Ordinanze Ministero della Salute, rispetto ai quali però le Ordinanze regionali potranno introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive). Il Decreto Legge Riaperture consente la riapertura agli SPOSTAMENTI liberi e senza autodichiarazione: infraregionali dal 18 maggio 2020, interregionali/esteri area Schengen dal 3 giugno 2020, da/verso gli altri Paesi esteri dal 16 giugno), alle ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ai SERVIZI DI RISTORAZIONE, ai SERVIZI DI CURA DELLA PERSONA, ai MUSEI e luoghi della cultura, alle celebrazioni liturgiche, agli allenamenti di sport di squadra. Tutte le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di appositi Protocolli di sicurezza di settore (c.d. Linee Guida). In attuazione delle misure di questo Decreto-Legge, relativamente alle specifiche tecniche, al cronoprogramma delle riaperture, e alle linee guida dettagliate per settori, vedi attualmente il DPCM 11 giugno 2020, il DPCM 14 luglio 2020 e le ordinanze regionali;
- CHIARIMENTI GARANTE PRIVACY: aggiornate il 14 maggio 2020 le FAQ dell’Autorità, con i chiarimenti in materia di test sierologici sul lavoro e più in generale di trattamento delle informazioni sanitarie da parte del datore di lavoro;
- DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30 convertito con L. 2 luglio 2020 n. 72 (vedi il TESTO COORDINATO con le modifiche), che dà avvio ad una indagine epidemiologica sullo stato immunitario della popolazione italiana mediante test sierologici, su un campione di soggetti individuato dall’Istat. Più in generale, in materia di test sierologici, vedi anche la Circolare del Ministero della Salute n. 16106 del 9 maggio 2020;
- CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RIPRESA DELLA FASE 2: n. 14915 del 29 aprile 2020 contenente indicazioni operative al medico competente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Circ. n. 14916 del 29 aprile 2020 in relazione al TPL nell’ottica della ripresa del pendolarismo;
- CALMIERAMENTO DEL PREZZO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE: ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO del 26 aprile 2020, che fissa il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche ad euro 0,50 (netto IVA).
- CIRCOLARE Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020, contenente indicazioni per non interrompere nella fase emergenziale i servizi essenziali da garantire ai soggetti con disturbi mentali
- VALIDAZIONE DELLE MASCHERINE AUTOPRODOTTE: la validazione straordinaria e in deroga delle mascherine da utilizzare come dispositivi di protezione individuale (dpi) è svolta dall’INAIL, secondo le istruzioni operative dell’INAIL (dal 13 maggio 2020 nuova modalità di trasmissione telematica delle domande). Per quanto riguarda invece le mascherine chirurgiche da utilizzare come dispositivi medici, in particolare ad uso degli operatori sanitari, invece, la funzione di validazione straordinaria è svolta dall’Istituto Superiore della Sanità (v. Procedure ISS per la domanda di validazione in deroga). In caso di mancata validazione, vi è obbligo di cessare immediatamente la produzione e la distribuzione.
- Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: dichiara lo stato di emergenza a livello nazionale fino al 31 luglio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; per le proiezioni sull’azzeramento dei contagi nelle varie regioni italiane, con l’ipotesi del 30 maggio per la Toscana, v. NOTA OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA SANITA’ 20 aprile 2020;