Focus aggiornato al 20 maggio 2021, in seguito alla pubblicazione dello Studio CNN n. 88-2021
Sintesi: La formulazione aggiornata dell’art. 106 DL 18/2020 prevede ad oggi che i bilanci chiusi al 31/12/2020 potranno essere approvati (in deroga a quanto previsto dallo statuto) entro il termine speciale emergenziale di 180 giorni senza particolari motivazioni, e quindi entro martedì 29 giugno 2021 in prima convocazione (ed entro giovedì 29 luglio 2021, in seconda convocazione). Ciò varrà anche con riferimento alle società che applicano l’istituto delle assemblee separate, per le quali il termine va riferito alla data dell’assemblea generale dei delegati. Le società con esercizio a cavallo, invece, dovranno approvare il bilancio 2020/2021 secondo le regole tradizionali, e quindi, in conformità con quanto previsto dallo statuto, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio oppure, ove ne sussistano le condizioni e fermo restando l’onere di motivazione, entro il maggior termine di 180 giorni di cui all’art. 2364 c.c. Fino al 31 luglio 2021 resta inoltre la possibilità di tenere le assemblee secondo le modalità semplificate previste dalla norma, anche se non previste dallo statuto. |
In seguito alla Legge di conversione del Decreto legge Milleproroghe (DL 31 dicembre 2020, n. 183), si ricorderà che è stata modificato per l’ennesima volta anche l’art. 106 del Decreto #CuraItalia (DL 17 marzo 2020 n. 18, conv. con L. 24 aprile 2020 n. 27, ss.mm.ii.), in materia di posticipazione dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio e di svolgimento delle assemblee di Società.
In particolare, il testo oggi vigente dell’art. 106, prevede che:
- Il termine speciale emergenziale di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (in deroga agli ordinari 120), già utilizzato per l’approvazione dei bilanci 2019, viene riproposto anche per il bilancio chiuso al 31/12/2020. Ne consegue che, in deroga allo statuto e senza particolari motivazioni, le assemblee di bilancio 2020 potranno essere convocate entro martedì 29 giugno 2021 in prima convocazione, ed entro giovedì 29 luglio 2021, in seconda convocazione;
- Stavolta tuttavia il termine viene riservato, appunto, alle sole società con esercizio coincidente con l’anno solare. Ne consegue che, salvo successive modifiche normative, le società con esercizio a cavallo dell’anno solare, non più incluse nella deroga, dovranno rispettare il termine ordinario di 120 giorni (o il maggior termine di 180 giorni di cui all’art. 2364 c.c., con onere di motivazione).
- Si segnala che non è stato riproposto neanche il termine specifico al 30 settembre per le cooperative che applicano l’istituto delle assemblee separate, già previsto in relazione al bilancio 2019. Ne consegue che, anche per le società che applicano le assemblee separate, la convocazione dell’assemblea generale dei delegati non potrà superare il termine speciale di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Per le cooperative a larga base sociale, comprese quelle che applicano le assemblee separate, comunque rimane l’opportunità della partecipazione dei soci mediante delega al rappresentante designato, modalità telematiche, e altre modalità semplificate. Infatti, entro la data del 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi, anche se non previste dallo statuto, le modalità speciali di svolgimento delle assemblee previste dal medesimo art. 106.
- Sotto l’aspetto del dies ad quem, tuttavia, la norma è stata ritoccata: diversamente da quanto previsto dalla precedente formulazione della norma, infatti, rileverà non la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, né la data della prima convocazione, bensì la data in cui l’assemblea verrà effettivamente tenuta. Pertanto, per poter utilizzare le modalità semplificate speciali, l’assemblea dovrà tenersi entro il 31 luglio 2021 al massimo. In assenza di altre proroghe, le assemblee successive dovranno quindi svolgersi secondo le modalità ordinarie previste dallo statuto.
- Per inciso, dovendosi inquadrare necessariamente nella stessa assemblea fissata per l’approvazione del bilancio 2020, a tale data slitterà anche il rinnovo degli organi socialiin scadenza nel 2021 (che ai sensi del codice civile infatti “scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica”); in argomento, è appena il caso di ricordare che il termine per provvedere alla nomina obbligatoria dell’Organo di controllo è stato differito al 2022 ai sensi del Codice della Crisi di Impresa (v. approfondimento specifico sul ns. sito);
- Si ricorda infine che in riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2020 opera l’art. 6 DL 23/2020 (così come sostituito dall’art. 1 co. 266 L. 178/2020), in base al quale la società cooperativa che godeva di una situazione di continuità aziendale nel bilancio 2019 e si sia venuta successivamente a trovare in una situazione di patrimonio netto azzerato o negativo al 31/12/2020 per effetto delle perdite d’esercizio 2020, può continuare l’attività rinviando la copertura di tali perdite al 2026 (in sostanza, la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c. – o in alternativa l’obbligo di ricapitalizzazione – viene sterilizzata per la durata di 5 anni, v. approfondimento specifico sul ns. sito – aggiornato al 5/2/2021-). Così, secondo i chiarimenti di cui alla Circolare MISE n. 26890 del 29 gennaio 2021; ma, per una diversa interpretazione che estenderebbe il rinvio della copertura anche alle perdite pregresse, iscritte nel medesimo bilancio 2020, v. lo Studio CNN n. 88-2021 del 30 aprile 2021, recentissimamente pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato.
Approfondimento a cura di Serena Bitossi.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.