Dal 15 ottobre 2021 (al 31 dicembre, salvo proroghe) servirà il Green Pass per poter accedere al lavoro anche in tutte le cooperative e luoghi dove esse lavorano.
Lo prevede l’art. 3 del D.L. 127/2021, cui seguirà un DPCM o altri decreti che approfondiranno alcune importanti questioni.
L’obbligo di Certificazione Verde nei luoghi di lavoro si aggiunge all’obbligo già previsto con apposite norme nei settori scolastico, universitario, educativo, formativo e socio sanitario-assistenziale.
Come si ottiene il Green pass ormai è cosa nota, ma facciamo un riepilogo:
- All’avvenuta vaccinazione: ciclo completo e vale 12 mesi, o anche dopo 15 gg dalla prima dose con validità fino alla data della seconda dose.
- Alla somministrazione dell’unica dose per chi è guarito dal Covid-19, validità immediata di 12 mesi.
- All’avvenuta guarigione: validità 6 mesi.
- All’esito negativo di un test molecolare o antigenico: validità 48 ore dal test (deve essere ricompreso nella validità delle 48 ore l’intero orario/turno di lavoro, altrimenti diventa un problema anche disciplinare secondo le norme di settore, come si evince dal comma 8 dell’art 3; in questi casi non è necessario che il codice disciplinare della cooperativa preveda la normativa sul Green pass, ma basta che l’accesso ai luoghi di lavoro avvenga senza la documentazione richiesta).
Sono obbligati ad averlo e mostrarlo i lavoratori dipendenti che entrano nel proprio posto di lavoro, ma anche i lavoratori somministrati e i dipendenti di altri datori di lavoro (compresi gli appaltatori) o gli autonomi. Sono, infatti, obbligati tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività di lavoro o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Per i dipendenti di cooperativa che lavorano in appalto presso un cliente vale il principio per cui il controllo è a cura del loro datore di lavoro (la cooperativa), ma il Green Pass lo deve controllare anche il committente presso cui la cooperativa lavora. Doppio controllo, dunque.
Sono esentati dall’obbligo del Green Pass, solo coloro che, sulla base di idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, non possono vaccinarsi. Questi lavoratori sono esentati anche dall’effettuazione di tamponi.
In presenza di lavoratori che svolgono la loro mansione esclusivamente da remoto non è necessario il controllo. Ma se è prevista un’alternanza presenza/remoto, valgono le regole comuni, ovviamente con il controllo solo quando il lavoro avviene presso la sede dell’azienda.
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass (così come se ne risultino privi ad un controllo all’ingresso nel luogo di lavoro) sono sospesi dalla prestazione lavorativa. Se un lavoratore non comunica niente all’azienda entro il 15 di ottobre, la presunzione dell’azienda è che sia in possesso di Green Pass al suo ingresso a lavoro da quella data in poi.
La verifica del Green Pass è a cura del datore di lavoro, il quale – entro il 15 ottobre – deve stabilire le modalità operative per attuare i controlli e individuare con atto formale la/e persona/e incaricata/e alle verifiche. I nominativi di coloro che sono delegati a controllare il possesso del Green Pass devono essere portati a conoscenza dei lavoratori.
L’effettiva effettuazione dei controlli si deve poter provare anche a posteriori. Dunque, ovviamente non registrando il nome di chi subisce il controllo, deve essere possibile la prova dell’effettuazione dei controlli nelle modalità prescelte.
I controlli possono essere quotidiani e a tappeto ma anche a campione. È ancora in fase di elaborazione un decreto del governo che chiarisca le modalità operative di questi controlli.
A titolo d’esempio, si potranno prevedere controlli automatici, laddove per l’ingresso al lavoro sia possibile una verifica di questo tipo (esempio: nel badge o nel tesserino che serve per aprire le porte del posto di lavoro).
Si potranno prevedere controlli effettuati da un lavoratore incaricato tramite l’app “VerificaC19” al momento dell’accesso dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve verificare la validità del Green Pass e non il motivo per cui il lavoratore ha ottenuto la certificazione. Pertanto, non si possono conservare i dati relativi ai Green pass verificati, poiché sarebbe possibile risalire alla durata della validità degli stessi e dunque a vaccinazione, guarigione o tampone come motivi per il rilascio. Il possesso del Green Pass si verifica e non si registra, insomma.
I controlli potrebbero essere relativamente non necessari nel caso in cui il lavoratore per sua spontanea volontà comunichi al datore di lavoro l’avvenuta vaccinazione (completa). Ma questa ipotesi non è stata sottoposta ad un vaglio definitivo da parte dell’autorità della Privacy.
I lavoratori senza Green Pass sono assenti ingiustificati, anche se l’hanno preannunciato con apposita comunicazione. Non si tratta di un provvedimento disciplinare e quindi non fa precedente. C’è il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non è dovuta la retribuzione globale di fatto per i giorni d’assenza: vi sono ricompresi paga base, quota di TFR, ratei di 13a e 14a e indennità di presenza.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione di un Green Pass valido o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Dal mancato possesso di Green Pass non può derivare una sanzione disciplinare né tantomeno può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A tutela delle piccole imprese e dei loro dipendenti, nelle cooperative con meno di 15 dipendenti se l’assenza ingiustificata si protrae oltre i 5 giorni, il lavoratore viene sospeso dall’azienda e si può ricorrere all’assunzione a termine di un altro lavoratore in sostituzione a partire dal sesto giorno. Il contratto a termine non può superare i 10 giorni ed è rinnovabile una sola volta. Per tutelare la continuità produttiva e il diritto del lavoratore a termine, il lavoratore “titolare” ma assente ingiustificato non può rientrare al suo posto prima della scadenza del contratto di sostituzione, anche se nel frattempo ha ottenuto il Green Pass.
Le sanzioni (tutte irrogate dal Prefetto) per i lavoratori sorpresi nei luoghi di lavoro senza Green Pass vanno dai 600 euro ai 1500 euro. Per le aziende che hanno omesso di verificare o di adottare misure organizzative ad hoc vanno dai 400 euro ai 1000 euro.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzarri.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.