Il Decreto liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con L. 5 giugno 2020, n. 40) stabilisce due misure interessanti per le società, anche cooperative, volte a fronteggiare l’attuale crisi economica causata dallo stato di emergenza, che sta provocando una patologica perdita di capitale alle imprese in essere.
La prima misura, è disposta con l’Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) del Decreto, successivamente sostituito ad opera dell’art. 1, comma 266, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), su cui sono da ultimo intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare MISE n. 26890 del 29 gennaio 2021.
La sopracitata Legge di Bilancio va ad aggiungere tre nuovi commi all’art. 6, al fine di “disegnare un percorso più flessibile per la gestione delle perdite” covid-correlate.
In sintesi, si prevede che non trovino applicazione le disposizioni del codice civile in tema di:
- riduzione del capitale sociale per oltre 1/3 (artt. 2446 co. 2, 2482-bis 4 c.c.);
- riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2447, 2482-ter c.);
- cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale (artt. 2484 co. 1 n. 4), 2545-duodeciesc.).
La Legge di Bilancio 2021 ha sostanzialmente riscritto l’art. 6 del DL 23/2020, al fine di superare l’oscurità di alcuni passaggi che avevano dato luogo inizialmente a dubbi interpretativi. In particolare, viene meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che ha efficacia “per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, e non più dal 9 aprile al 31 dicembre 2020.
Quale periodo va considerato?
Oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020.
Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti.
Se le perdite, ad esempio, sono rilevate nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma di cui all’articolo 6, non è applicabile, restando queste assoggettate al regime generale.
Cosa cambia per le cooperative?
Cambia solo la disciplina prevista nei casi di perdita integrale del capitale sociale (gli altri obblighi che sono stati sospesi non si applicherebbero alle cooperative in ogni caso).
Più precisamente, per la società cooperativa che si venga a trovare in una situazione di patrimonio netto azzerato o negativo, la causa di scioglimento della società viene sterilizzata per la durata di 5 anni: essa tornerà operativa in corrispondenza della data dell’assemblea che approverà il bilancio del 5° esercizio successivo.
Pertanto, per la perdita “emersa” (e cioè maturata) nel 2020 (la quale, a regime, beneficerebbe dell’anno di grazia 2021 e dovrebbe essere ripianata nell’assemblea di bilancio da calendarizzare nel 2022) sono disposti cinque anni di grazia (quindi per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, quello interessato dalle suddette disposizioni riguarderà l’anno 2025) e l’obbligo del suo ripianamento si avrà con l’assemblea di bilancio in programma nel 2026.
Si ricorda che la nuova norma non cancella le perdite, ma ne rinvia soltanto l’effetto deflagrante. Bisognerà quindi essere consapevoli che, nel corso di questo periodo si dovrà comunque provvedere a sistemare le cose.
Lo spostamento del termine per il ripianamento delle perdite in questione alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025, non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.
La circolare del Mise (Prot. n. 26890 del 29/1/2021), infatti, chiarisce che la sterilizzazione per 5 anni della causa di scioglimento opera soltanto previa conforme delibera dell’assemblea e che, ove le società decidano di avvalersi di tale possibilità, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cc.
La nuova norma non prende in esame le perdite che maturino dopo il 31 dicembre 2020.
Come devono comportarsi gli amministratori?
Permane l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea dei soci, sia nel momento in cui accertino l’emergere di una perdita sensibile di capitale sociale, sia nel momento in cui accertino l’esistenza della causa di scioglimento, e di presentare loro una situazione patrimoniale aggiornata corredata dalla relazione dell’organo di controllo, ove nominato. La norma dispone, espressamente, che le perdite debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell’esercizio, in tutti i bilanci redatti nei 5 anni interessati dal rinvio.
Nel frattempo gli amministratori potranno continuare provvisoriamente a seguire il criterio della continuità aziendale (e non quello della gestione conservativa, che scatta al momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società, come nella fattispecie, l’azzeramento del patrimonio netto), ma ovviamente con tutta la prudenza del caso.
La seconda misura del Decreto, all’art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società), dispone che i finanziamenti dei soci effettuati tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non ricadono nella disciplina della postergazione.
In altri termini: è sospesa la norma civilistica secondo cui i finanziamenti dei soci, effettuati a favore delle società, vengono rimborsati successivamente rispetto ai creditori sociali.
Stessa cosa vale per i finanziamenti societari infragruppo.
NB: La disposizione non è applicabile ai finanziamenti fatti in passato.
Per le cooperative: è importante sottolineare che per il prestito sociale non cambia nulla. Infatti, secondo quanto già stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, comma 239, questo non è mai soggetto a postergazione rispetto agli altri creditori.
Nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2020 (ad eccezione del bilancio super-semplificato per le micro-imprese, per le quali non sussiste l’obbligo della redazione della nota integrativa), dovranno essere indicati separatamente i finanziamenti dei soci effettuati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali è prevista la sospensione della postergazione e i finanziamenti effettuati fino al 8 aprile 2020, per i quali permane la postergazione.
Approfondimento a cura di Sara Guoli.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.