Con l’art. 110 del DL 104/2020 (decreto “agosto”) viene introdotta la possibilità, in deroga all’art. 2426 del CC e ad ogni altra disposizione in materia, di dare corso alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che risultano presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2019.
Tale rivalutazione, eseguibile nel bilancio al 31 dicembre 2020, per ciascun bene o per categorie omogenee, da annotare nel relativo inventario e nella nota integrativa, potrà avere:
– rilevanza solo civilistica e contabile, risultando quindi gratuita;
– oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
Quindi, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva.
Possono accedere alla rivalutazione i soggetti di cui all’art. 73 del Tuir (società di capitali, società cooperative, enti commerciali residenti) che non adottano nella redazione del bilancio i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Disposizioni particolari vengono introdotte per i soggetti che invece redigono il bilancio di esercizio in base a tali principi.
L’applicazione della rivalutazione viene disciplinata attraverso il rinvio, in quanto compatibili, a parte delle disposizioni di cui alla legge 342/2001 (ambito di applicazione, modalità di effettuazione, contabilizzazione, riconoscimento fiscale dei maggior valori e ulteriori soggetti ammessi) e della relativa normativa di attuazione, allargando la platea dei destinatari del provvedimento ad altri soggetti oltre a quelli sopra indicati.
Il riconoscimento ai fini IRES ed IRAP (deducibilità ammortamenti, determinazione plafond spese di manutenzione, disciplina società operative) del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione (esercizio in corso al 31 dicembre 2021), è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva delle citate imposte e delle eventuali addizionali stabilita nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili sia per quelli non ammortizzabili. Il versamento di detta imposta, con possibilità di compensazione ex D.Lgs. 241/1997, potrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale è eseguita la rivalutazione e le successive entro il termine rispettivamente per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.
E’, invece, previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati (cessione a titolo oneroso, destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa, assegnazione ai soci) in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1° gennaio 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Per le imprese in contabilità ordinaria, che optino per la rilevanza fiscale della rivalutazione, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta che potrà essere affrancato versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Si segnala che la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, articolo 1, commi 696 e ss) ha introdotto una rivalutazione dei beni d’impresa, rilevante fiscalmente, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31/12/2019. L’art. 12-ter del DL 23/2020 consente di effettuare detta rivalutazione anche nei bilanci dei tre esercizi successivi (2020, 2021 e 2022). L’art. 6-bis del DL 23/2020 dispone che per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione possa essere effettuata senza il versamento di imposte sostitutive.
Approfondimento a cura di Laura Berti.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.