L’art. 106 del DL 104/2020 (decreto agosto) interviene sulle disposizioni recate dall’art. 136-bis del DL 34/2020 (decreto rilancio) che hanno introdotto una forma speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole, rimuovendo la necessità dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
In particolare, la norma stabilisce che le disposizioni relative alla rivalutazione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Sono interessate le cooperative che, per lo svolgimento delle attività connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, del codice civile (attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge), utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (comma 2, articolo 1, D.Lgs. 228/2001) e che sono in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 del codice civile.
Possono formare oggetto di rivalutazione le immobilizzazioni materiali (esclusi gli immobili-merce) e immateriali e le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate e collegate (commi 696, art. 1, L. 160/2019), interessando tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (comma 697, art. 1, L. 160/2019).
La rivalutazione può essere eseguita fino a concorrenza del 70% dell’ammontare delle perdite pregresse computabili in diminuzione dal reddito ai sensi dell’art. 84 del Tuir, senza assolvimento di imposte sostitutive, con la conseguenza di non poter più utilizzare dette perdite in diminuzione del reddito imponibile.
Il riferimento temporale è dato dal bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 o al 31/12/2021. Limitatamente ai beni immobili, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (art. 14 della L. 342/2001), ha effetto rispettivamente dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1/1/2022, dell’1/1/2023 o dell’1/1/2024.
Approfondimento a cura di Laura Berti.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.