Con l’art. 112 del DL 104/2020 (decreto agosto) viene disposto, limitatamente all’anno 2020, il raddoppio del limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, al coniuge ed ai familiari, anche non fiscalmente a carico, o il diritto di ottenerli da terzi, che non concorrono alla formazione del reddito (comma 3, art. 51, del Tuir).
Tale valore passa quindi, solo per l’anno 2020, da euro 258,23 ad euro 516,46.
Resta valida la regola ordinaria secondo la quale in caso di superamento della soglia fissata, il valore dei beni e servizi prestati concorrerà interamente alla formazione del reddito.
Approfondimento a cura di Laura Berti.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.