È stato emanato dal Governo il Decreto n.23 dell’8 aprile 2020, cosiddetto “Decreto Liquidità” (qui l’approfondimento pubblicato ieri); oltre a prevedere circa 400 miliardi di euro al fine di assicurare liquidità alle imprese messe in seria difficoltà dall’emergenza sanitaria e dai blocchi alle attività conseguenti, il “Decreto Liquidità” all’art. 41 prevede l’estensione della copertura degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario FIS; per la CISOA non è prevista in modo esplicito questa estensione, stiamo verificando se per analogia possa essere ricompresa) di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché l’esenzione dall’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga. Per le imprese che hanno già fatto domanda includendo nell’elenco i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio, si procederà a coprire con l’ammortizzatore richiesto anche loro; per chi li ha esclusi perché non rientranti nella copertura fino a questo Decreto, uscirà una circolare INPS di chiarimento sulla possibilità di integrare l’elenco già inviato.
È inoltre uscita la Circolare INPS n. 52 del 9 aprile 2020, contenente indicazioni dettagliate sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per aziende e lavoratori.