Pubblichiamo l’analisi delle principali misure previste dal decreto legge in materia di accesso al credito. Sottolineiamo che le nuove regole non sono ancora pienamente operative, in quanto occorre – oltre all’autorizzazione UE – che gli istituti bancari e gli altri enti coinvolti aggiornino le loro procedure ai nuovi provvedimenti. Vi terremo naturalmente aggiornati.
Fondo Centrale di Garanzia
Il decreto Liquidità potenzia Fondo Centrale di Garanzia, aumentandone la dotazione finanziaria e estendendo i criteri di accesso fino a comprendere imprese fino a 499 dipendenti. Ecco le principali novità introdotte, che valgono per le imprese colpite da Covid e che varranno fino al 31 dicembre 2020:
Percentuale di copertura e importo dei finanziamenti
La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi. L’importo totale di tali operazioni, comunque nel limite di 5 milioni di euro, non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (sono compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti); nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario).
Per le operazioni finanziarie che rispettano queste caratteristiche, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e a condizione che le stesse non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo.
Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, comunque necessaria per l’entrata in vigore di queste misure, e in ogni caso per le operazioni finanziarie che non rientrano in questi parametri, le percentuali di copertura sono incrementate all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.
Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario (è escluso il modulo andamentale).
Ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%), i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Limiti all’accesso
Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. La garanzia è comunque concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67, purché, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Finanziamenti semplificati fino a 25.000 euro
Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (è necessaria un’autocertificazione), purché tali finanziamenti:
1) prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
2) abbiano una durata fino a 72 mesi;
3) abbiano un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione).
Al fine di velocizzare il più possibile le procedure, in riferimento a questa misura il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.
Garanzia a beneficiari con ricavi con superiori a 3,2 milioni di euro
In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 mln di euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (è necessaria un’autocertificazione) la garanzia può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100%. In ogni caso, tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (massimo, dunque, 800.000 euro).
Retroattività
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
AGGIORNAMENTO 14 APRILE:
La Commissione Ue ha oggi dato il via libera alle novità introdotte con il Decreto Liquidità. È dunque già disponibile on line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti
AGGIORNAMENTO 20 APRILE
“Decreto liquidità” e garanzia per le imprese agricole e della pesca
Vi informiamo che ISMEA ha allineato i suoi prodotti alle nuove indicazioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 8, il cosiddetto “Decreto-Liquidità”, e dalle successive comunicazioni della Commissione Europea. Nello specifico, ISMEA ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n.2/2020, con le modifiche che saranno vigenti a partire da mercoledì 22 aprile 2020. Con particolare riferimento alle operazioni fino a 25.000 euro garantite al 100%, si precisa che la garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione: per accedere a questo tipo di garanzia le imprese agricole e della pesca dovranno compilare un apposito modulo (nelle ultime pagine della circolare).
Garanzia tramite SACE
In riferimento alle aziende colpite dall’epidemia COVID-19, il decreto Liquidità prevede anche garanzie a prima richiesta concesse da Sace. L’intervento complessivo è pari a 200 miliardi, e valido fino al 31 dicembre 2020. Alle PMI – compresi lavoratori autonomi e partite iva – sono riservati almeno 30 miliardi, con accesso gratuito alla garanzia, a condizione che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia. Ecco il dettaglio dei requisiti e delle condizioni di accesso.
Condizioni di accesso
Al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014), e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
Percentuale di garanzia
Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono ottenere una garanzia pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto, con una procedura semplificata (gestita dall’istituto bancario); le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro possono invece ottenere una garanzia pari all’80% (il 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 mld), con una procedura più complessa (serve un decreto Mef-Mise).
Importi
In ogni caso, l’importo della garanzia non potrà superare il maggiore di questi due elementi:
1) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
Ai fini della verifica di questi limiti, qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia si deve inoltre fare riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
Durata e costi
I finanziamenti hanno una durata non superiore a 6 anni, con preammortamento possibile fino a 2 anni.
Le commissioni sono differenziate, e variano in rapporto all’importo garantito: per le Pmi sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto. Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto. In ogni caso, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Vincoli
L’impresa beneficiaria non potrà distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie nel corso del 2020; dovrà impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; potrà utilizzare il finanziamento solo sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
AGGIORNAMENTO 14 APRILE:
Sace ha pubblicato le modalità di accesso a Garanzia Italia, misura prevista dal Decreto Liquidità. Tra i requisiti, è stato chiarito che possono accedere alla garanzia solo le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell’epidemia di Covid-19.
A questo link la documentazione e le FAQ: https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia
AGGIORNAMENTO 21 APRILE
Al via l’operatività di “Garanzia Italia”
SACE e ABI hanno annunciato l’avvio della operatività di Garanzia Italia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile per sostenere la concessione di finanziamenti alle attività economiche danneggiate dall’emergenza Covid-19. Nello specifico, sono stati definiti e concordati i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i finanziamenti. Oltre al portale Garanzia Italia dedicato alle banche, sul sito https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese è a disposizione di banche e imprese un simulatore che offre – a seguito dell’inserimento di alcuni parametri economici e finanziari dell’azienda – una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità.