Il prossimo 14 settembre in Toscana, salvo impedimenti dell’ultima ora, riapriranno le scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento ordinario delle lezioni. Il clima è particolarmente surriscaldato da polemiche, ritardi e preoccupazioni. Ci auguriamo tutti che tutto vada come deve andare e che l’anno scolastico sia il più possibile “normale”. Tuttavia, se si dovessero verificare casi di COVID-19 a scuola e i/le ragazzi/e o i/le bambini/e vengano “messi in quarantena” dagli istituti scolastici che frequentano, cosa succede al genitore – dipendente della cooperativa che dovrà occuparsi della prole (di nuovo) a casa? Cerchiamo di dare, viste le domande pervenute in questi giorni, alcune risposte.
Il lavoro agile può essere vissuto dalle cooperative come strumento di gestione del personale in questa fase complicata. Noi riteniamo che il lavoro agile sia ben di più di questo, ma nei momenti di emergenza è ben comprensibile che il suo uso sia anche solo strumentale alla soluzione di un problema.
Fino al 31 dicembre 2020, infatti, a seguito di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico dove va il proprio figlio, i lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 14 anni, potranno svolgere la prestazione di lavoro a distanza, per tutto o parte del periodo di durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL.
Nei casi in cui l’attività lavorativa del dipendente non fosse compatibile con il lavoro agile, o comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei due genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con un congedo straordinario, richiedibile anche ad ore. Viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità e con contribuzione figurativa per i periodi di congedo.
La fruizione del lavoro agile o del congedo straordinario da parte di uno dei genitori, vieta all’altro genitore di richiedere le stesse agevolazioni.
Qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa, per l’altro vale sempre il divieto di richiedere questo tipo di strumenti.
Non è indicato un periodo massimo di congedo straordinario richiedibile, in quanto esso è collegato ai giorni di quarantena disposti. Non sembra neanche obbligatoria la presentazione di alcuna documentazione attestante lo stato di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL, all’INPS in caso di richiesta di congedo o al datore di lavoro in caso di lavoro agile.
Per il lavoro agile è utile ricordare che si tratta non di un diritto del lavoratore, ma di un’opportunità di svolgere la propria attività in modi e luoghi differenti che il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di sfruttare. Occorre che vi sia una disponibilità del datore di lavoro, dunque.
Riguardo alle assenze da lavoro che il lavoratore fa per assistere il figlio durante il periodo di quarantena stabilito dalla scuola, una soluzione parziale è costituita dal congedo per la malattia del figlio, previsto dall’articolo 47, del decreto legislativo n. 151/2001, visto che sono state equiparate la quarantena e la malattia. L’astensione facoltativa dal lavoro del genitore qualora il figlio, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, sia malato. Serve un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un’autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Questo tipo di astensione è di massimo 5 giorni lavorativi all’anno.
Qualora il figlio abbia un’età non superiore ai 12 anni, è possibile richiedere il congedo parentale, previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (TU sulla maternità). Il periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non può essere superiore a 10 mesi.
Qualora il padre lavoratore decida di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
Da un punto di vista retributivo, ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- nessuna indennità dagli 8 anni ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)
- un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni agli 8 anni di età del bambino(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (515,07€ per il 2020) ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi;
- un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi.
In alternativa al congedo parentale o per i periodi successivi all’esaurimento dello stesso, restano sempre le ferie e i permessi maturati. Ovviamente, il lavoratore non può decidere in autonomia di attingere alle ferie, ma il loro uso va concordato con la cooperativa perché le ferie non comportano alcuna riduzione della retribuzione ordinaria al lavoratore, ma sono pur sempre da far collimare con le esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Se sono state già fruite e non ci sono più giorni di ferie possono essere concessi giorni ancora non maturati, sempre che lo si ritenga utile per venire incontro alle esigenze del lavoratore e della cooperativa.
Altro strumento è l’aspettativa non retribuita è disciplinata dalla legge n. 53/2000 e dal regolamento contenuto nel Decreto Interministeriale n. 278/2000 che, all’articolo 4, prevede che l’aspettativa possa essere richiesta dal lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. Qualora il lavoratore ne faccia richiesta scritta alla cooperativa egli avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non il diritto alla retribuzione. Il dipendente in aspettativa non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. L’intero periodo di aspettativa non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Da distinguere da questo tipo di aspettativa è l’assenza giustificata e non retribuita, che si verifica quando il datore di lavoro e il lavoratore siano d’accordo nel considerare le giornate di assenza giustificate, ma non retribuite perché il lavoro non è stato svolto. Si sappia che le assenze dal lavoro, non contrattualmente giustificate, obbligano comunque al pagamento dei premi assicurativi e dai contributi previdenziali; la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Sconsigliamo pertanto l’uso di questo strumento, salvo in casi estremi.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzarri.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.