Disposizioni in materia di Terzo Settore (art. 35, commi 1 e 2)
Per le imprese del Terzo settore si ha la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per:
- l’adeguamento degli statuti e per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017) e della applicazione delle norme previgenti per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale;
- recepimento negli statui delle imprese sociali delle norme introdotte dal D.Lgs 122/2017.
Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
- Art. 60: Spostamento al 20 marzo 2020 dei termini in scadenza il 16 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi anche quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai contributi per l’assicurazione obbligatoria.
- Art. 61: Estensione ad imprese di altri settori (vedere elenco di cui all’art. 61 comma 2) delle disposizioni, prima previste per le imprese del settore turistico-alberghiero, di sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo ad iniziare dal mese di maggio 2020.
- Art. 62 comma 1: Sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione di ritenute alla fonte e delle trattenute per le addizionali regionale e comunale in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
- Art. 62 comma 2: Per i contribuenti con ricavi o compensi negli 2019 e 2020 non superiori a 2 milioni di euro sospensione (secondo le modalità previste dall’art. 61) dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 per:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- IVA;
- contributi previdenziali ed assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.
- Art. 62 comma 7: Possibilità, dietro rilascio di apposita dichiarazione, per lavoratori autonomi ed agenti con compensi nel 2019 e 2020 non superiori a 400.000 euro di non assoggettamento a ritenuta d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis dei compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020.
- Art. 63: Erogazione automatica per il tramite dei datori di lavoro di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti, con reddito non superiore a 40.000 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito, è determinato in rapporto al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede nel mese di marzo 2020. I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
- Art. 64: Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento delle risorse destinate.
- Art. 65: Riconoscimento per le attività commerciali soggette all’obbligo di chiusura nel periodo di emergenza sanitaria di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria C1 (botteghe e negozi)
- Art. 66: Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura di persone fisiche, enti non commerciali ed imprese a favore di Stato, Regioni, enti territoriali, di enti ed associazioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. Per le imprese si applicano le regole stabilite per le erogazioni effettuate in occasione di calamità naturali.
- Art. 67: Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini relativi all’attività degli enti impositori di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, inclusi gli interpelli.
- Art. 68: Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione derivanti da: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, ecc.
- Art. 71: Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze indicherà forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più delle sospensioni previste, ne diano comunicazione allo stesso Ministero.