Riportiamo in sintesi le principali novità che riguardano più da vicino le cooperative associate introdotte dal Decreto “Cura Italia”, sugli aspetti giuslavoristici e di sostegno al reddito (per l’esame dell’articolato rinviamo al testo integrale del Decreto, qui). Predisporremo al più presto bozze utilizzabili per i verbali di esame congiunto e le metteremo a disposizione di tutti. Rimaniamo a disposizione di tutte le cooperative per approfondimenti e casi speciali su questi temi, che sicuramente subiranno ulteriori interventi nei prossimi provvedimenti legislativi e finanziari:
- Articolo 16: stante la validità del protocollo fra Parti Sociali e Governo sulle modalità di lavoro per le attività produttive, le mascherine anche senza marchio CE sono considerate adeguate a proteggere tutti i lavoratori che non riescono a mantenere la distanza minima di 1 metro l’uno dall’altro nell’esecuzione delle lavorazioni.
- Articolo 19: per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato in forza all’azienda al 23/02/2020 sono previste CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) o Assegno ordinario FIS, con causale “emergenza COVID-19” (con questa causale non c’è bisogno di motivare ulteriormente la domanda), a partire dal 23/02/2020 per massimo 9 settimane (e comunque entro agosto 2020), con l’intero periodo di CIGO per COVID extra plafond abituale e neutri per tutte le richieste successive, senza pagamento di contributi addizionali, con pagamento diretto da parte dell’INPS, se richiesto dal datore di lavoro; su questo punto il sindacato potrebbe obiettare che è preferibile anticipare le risorse ai lavoratori da parte dell’azienda che poi le recupera dall’INPS nei tempi (tutti assicurano brevi ma non si sa mai) che occorreranno all’istituto; pertanto il sindacato nel verbale di esame congiunto potrebbe richiedere di inserire l’anticipo. Il consiglio che diamo è che, se ci sono le risorse e la cooperativa è d’accordo nell’anticipare, procedere ad inserire la previsione dell’anticipo nel verbale d’esame congiunto. Altrimenti, stilare un semplice verbale d’incontro e registrare le diverse posizioni di sindacato e azienda sul punto. Entrambe le soluzioni sono ad oggi corrette e non implicano stop alla domanda. Su questo punto ci impegniamo a chiedere delucidazioni maggiori.
- La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il dovere di informazione e consultazione dei sindacati con i quali svolgere l’esame congiunto può essere svolto anche in via telematica entro tre giorni dalla comunicazione preventiva ai sindacati, ovvero appena si avvia la sospensione dal lavoro.
- La somma stanziata è 1.347.100.000 Euro ad esaurimento progressivo con monitoraggio da parte dell’INPS. Regime a parte per i settori coperti da fondi di solidarietà bilaterali. Sarà integrato l’80% della retribuzione con i normali tetti di limite del contributo.
- Articolo 20: Per le imprese già in CIGS è prevista una sospensione della stessa e sostituzione con un provvedimento di CIGO per 9 settimane, neutro a tutti gli effetti, senza contribuzione addizionale, anche per gli stessi lavoratori interessati dalla CIGS. (338 mln Euro)
- Articolo 21: Per le imprese che hanno in essere un Assegno di solidarietà FIS (del tutto simile al contratto di solidarietà delle imprese “industriali”), è prevista la sospensione di quello e la sostituzione con Assegno ordinario FIS per 9 settimane, senza contributo addizionale, come sopra descritto.
- Articolo 22: CIG in deroga: per tutti i dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nella copertura di CIGO o FIS, eccetto i lavoratori domestici, previo accordo sindacale anche in via telematica, sono previsti massimo 9 settimane di copertura per i lavoratori in forza al 23/02/2020, con pagamento diretto da parte dell’INPS come unica modalità di liquidazione, con contribuzione figurativa e oneri accessori (che per gli OTD agricoli valgono per lavoro ai fini della disoccupazione).
- L’accordo sindacale non è richiesto se l’azienda occupa fino a 5 dipendenti.
- In Toscana, oltre ai 60 mln residui di altre gestioni regionali che verranno dedicati a questa misura, sono destinati circa 230 mln di euro (fonte Regione).
- Le domande non possono essere presentate immediatamente perché ciò sarà possibile solo quando saranno emanati i decreti interministeriali e la circolare applicativa dell’Inps. Daremo notizia di quando ciò sarà precisando anche l’avvio dell’apposita procedura telematica.
- La concessione del trattamento avviene dopo che il decreto regionale entro 48 ore dalla sua adozione è stato inviato all’INPS che ne verifica i limiti di spesa e che esamina in ordine cronologico le domande.
- Articolo 23: per i genitori (anche affidatari) di figli minori di 12 anni dipendenti delle cooperative che hanno subito una sospensione dell’attività in conseguenza della sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado dal 5 marzo in poi, è prevista una copertura del 50% della retribuzione (con contribuzione figurativa) che sarebbe stata dovuta per 15 giorni anche frazionati. Possono essere goduti alternativamente da tutti e due i genitori fino a un massimo di 15 giorni, ma questo solo nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia uno dei due genitori che sia disoccupato, non lavori, o sia percettore di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Per chi ha figli fra i 12 e i 16 anni è concessa l’astensione dal lavoro per tutto il periodo di sospensione, senza indennità né contribuzione figurativa, ma con un divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. I limiti di età sopra riportati non si applicano ai genitori disabili gravi. Se un genitore lavoratore stava già godendo all’inizio del periodo di sospensione per COVID-19 un periodo di congedo, esso si trasforma automaticamente in congedo COVID-19 con diritto all’indennità sopradescritta, e al termine della sospensione potrà continuare a decorrere come congedo parentale.
In alternativa a quanto al precedente paragrafo, è previsto un bonus baby sitting, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione, di massimo 600 euro da erogare mediante il libretto di famiglia (art. 54bis l. 24/04/2017 n. 50).
È riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le domande e le modalità di erogazione sono stabilite dall’INPS. (1.261.100.000 euro). - Sono stabiliti 12 giorni di “permessi legge 104” per ognuno dei due mesi marzo e aprile 2020 (590.000.000 euro)
Fino al 30 aprile i beneficiari dei permessi 104/92 hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “smart working” salvo che questo sia compatibile con la mansione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è data una priorità nell’accoglimento delle domande di “smart working” - Articolo 26: per i dipendenti che sono in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è previsto che dal punto di vista del rapporto di lavoro per i giorni di assenza l’intero periodo sia considerato “malattia” (neutra riguardo al periodo di comporto), per il quale il medico curante emette un certificato: tutto ciò vale anche per i certificati emessi prima dell’entrata in vigore di questo decreto.
Gli oneri a carico abitualmente del datore di lavoro per questo specifico periodo di malattia sono tutti a carico dello STATO (130.000.000 euro) - Articolo 27: È prevista un’indennità di 600 euro una tantum che non forma reddito per i titolari di Partita IVA e CO.CO.CO. iscritti alla gestione separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, (170.000.000 Euro)
- Articolo 29: È prevista un’indennità di 600 euro una tantum (che non forma reddito) per OTD agricoli (non pensionati) con almeno 50 giornate nel 2019 (330.000.000 euro). Ad essi è destinata anche la CIG Deroga di cui all’articolo 22.
Peraltro, la scadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola 2019 è prorogata al 1° giugno 2020.
Queste indennità non sono cumulabili fra loro e non possono essere fruite da destinatari di reddito di cittadinanza. Non è specificato che i beneficiari della misura debbano aver subìto o provare di aver subìto delle sospensioni dell’attività per ottenerle.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non dipendenti, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
- Articolo 43: Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Ulteriori particolari su questa misura si attendono da Invitalia.
- Articolo 64: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (50.000.000).
- Articolo 44: E’ istituito un fondo per il reddito di ultima istanza per coloro (dipendenti o autonomi) che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. (300.000.000 Euro nel 2020).
- Articolo 46: E’ prevista dall’entrata in vigore del decreto uno stop di 60 giorni all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione sempre di 60 giorni delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio, non potendo procedere nei 60 giorni a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
- Articolo 48: Per le cooperative interessate alla sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, l’articolo prevede che le PPAA sono autorizzate (questo purtroppo non vuol dire che sono tenute) al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività.
I pagamenti di cui sopra comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione.
Ad oggi non sono previste analoghe misure nei confronti delle cooperative che gestiscono servizi culturali e museali, altrettanto duramente colpite dalle chiusure; è già nostro impegno richiederne l’inserimento nei prossimi provvedimenti.
- Articolo 60: I versamenti nei confronti delle PPAA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
- Articolo 61: È prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per una serie di attività elencate ai commi 2 e 3, fra cui tutte le ONLUS (tutte le cooperative sociali vi rientrano di diritto). I suddetti versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020.
N.B. la circolare INPS n. 37 del 12/03/2020 in attuazione del D.L. 9/2020 riporta che “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.” Una deroga esplicita a questa circolare sarebbe stata opportuna. Stiamo verificando le implicazioni.
- Articolo 62: Sospensione dei termini degli adempimenti dei versamenti fiscali e contributivi per tutte le attività d’impresa (senza distinzione di attività) con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. I versamenti sospesi devono essere versati secondo le disposizioni di cui all’art.61
- Articolo 63: È previsto un premio di 100 euro per tutti i lavoratori dipendenti privati con un reddito non superiore a 40.000 euro annuali, a valere sul mese di marzo (erogazione aprile) 2020 da rapportare al numero di giorni lavorati in sede; da anticipare come aziende e poi compensare 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Si intende premiare coloro che si recano fisicamente a lavorare anche nel pieno dell’emergenza sanitaria.