Alcune note di Olmo Gazzarri sui temi del lavoro nel testo della legge di conversione del Decreto “Cura Italia” uscito in via definitiva dalla Camera dei Deputati e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
- Il rinnovo del contratto a termine per le aziende che hanno fatto ricorso alla CIGO o FIS o altri ammortizzatori richiesti a causa dell’emergenza da Coronavirus è consentito anche in deroga alla regola dello stop&go, ovvero l’obbligo di prevedere, tra due contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, una “vacanza contrattuale” di almeno 10 giorni se il contratto cessato era di durata fino a sei mesi, ovvero di almeno di 20 giorni qualora il contratto cessato sia stato di durata superiore a 6 mesi. Il decreto Cura Italia convertito in legge dà la possibilità di derogare a tale regola. La norma ordinaria (l’articolo 20, comma 1, lettera c, del D. Lgs. n. 81/2015, il “Testo Unico dei Contratti di lavoro”) prevede il divieto di assumere e/o prorogare rapporti di lavoro a termine, presso le unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, salvo i rapporti di lavoro che riguardano lavoratori adibiti a mansioni diverse rispetto a quelle a cui si riferisce la richiesta di ammortizzatore sociale. Idem per la somministrazione di lavoro: anche in questo caso, il legislatore ha stabilito l’impossibilità di stipulare contratti di somministrazione di lavoro presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro. Queste norme erano fatte per contenere eventuali abusi da parte di datori di lavoro che con la scusa di “crisi aziendali” e richiedendo l’ammortizzatore, poi si trovavano ad assumere a termine o somministrati lavoratori come sostituti di quelli posti in ammortizzatore. La crisi attuale non ha niente a che vedere con la situazione ante Coronavirus e la chiusura o la riduzione dell’attività lavorativa è intervenuta, in molti casi, su una imposizione da parte del Governo. Per questo, il legislatore, convertendo in legge il Decreto Cura Italia, all’art 19bis ha deciso di sospendere il divieto e dare così la possibilità alle aziende e, indirettamente, ai lavoratori, di rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato in essere. Quindi, ora c’è la possibilità per le aziende, durante il periodo di cassa integrazione FIS e altri ammortizzatori sociali Covid-19, richiesto ai sensi degli articoli 19 e ss. del decreto Cura Italia, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Il rinnovo del contratto a termine è consentito, oltre che in deroga all’articolo relativo ai divieti (20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015), anche in deroga al c.d. stop&go e cioè all’obbligo di prevedere tra due contratti a tempo determinato una “vacanza contrattuale”, prevista dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
- E’ stato confermato anche il “divieto di licenziamento” fino al 16 maggio 2020. Ma aggiunge una eccezione: è consentito il licenziamento dei lavoratori che siano interessati da un cambio appalto, qualora siano riassunti in forza di una “clausola sociale” contenuta in una norma di legge, in un contratto collettivo o in una clausola del contratto d’appalto.
- Inoltre, per la cig deroga, l’accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti governativi emanati per far fronte all’emergenza sanitaria. Ad oggi, stiamo cercando di capire se a livello regionale questo cambiamento sia stato recepito dalla modulistica richiesta dalla Regione e dall’INPS, anche se la stragrande maggioranza delle domande sono ormai già state presentate.
- Infine, sulla richiedibilità e sulla compatibilità con altre forme di congedi o sospensioni dal lavoro, per chiarire eventuali dubbi, alleghiamo il Messaggio 1621 dell’INPS sul tema.