Il Decreto semplificazione (art. 37, DL 76 del 16/07/2020), modificando la normativa vigente, introduce disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti stabilendo che entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria (o individuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora denominato domicilio digitale), regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
Sempre entro il 1° ottobre 2020 dovranno provvedere all’iscrizione di un nuovo domicilio fiscale le imprese il cui domicilio precedente sia stato cancellato dall’Ufficio del Registro delle imprese
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso indirizzo PEC (domicilio digitale) e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro).
Se un domicilio digitale viene rilevato inattivo dall’Ufficio delle imprese, l’impresa titolare riceve un’apposita richiesta di indicazione di un nuovo indirizzo entro il termine di trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali, l’Ufficio cancella il vecchio indirizzo assegnandone uno nuovo, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
L’iscrizione del domicilio digitale e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
La pratica va predisposta accedendo a Starweb e selezionando l’apposito banner interno per l’accesso alla piattaforma ‘DIRE’, che offre un percorso guidato e semplificato di compilazione. L’accesso a Comunicastarweb richiede la preventiva adesione al servizio Telemaco. Qualunque utente abilitato a Telemaco può inoltre collegarsi alla piattaforma DIRE da https://dire.registroimprese.it
L’obbligo di comunicare il domicilio digitale ricorre già in fase di costituzione di un’impresa, al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, in caso di mancata indicazione dell’indirizzo, la domanda verrà sospesa.
Si ricorda che l’indirizzo PEC deve essere attivo ed univoco, ossia utilizzato esclusivamente dall’impresa a cui riferisce e ad essa direttamente riconducibile (non è possibile, ad esempio, comunicare per una o più imprese la PEC del professionista di fiducia o dell’associazione di categoria presso cui l’impresa è iscritta).
Per ulteriori e più dettagliate informazioni, è possibile a consultare il portale di riferimento all’indirizzo http://www.registroimprese.it/variazioni-e-chiusura
Approfondimento a cura di Laura Berti.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.