In data 8 aprile è uscito il Messaggio n. 1541 dell’INPS sulla CISOA.
In sintesi le principali novità rispetto anche a quanto espresso nella nota nostra di ieri sul tema generale degli ammortizzatori sociali per il settore agricolo forestale.
E’ presente da ieri mattina sul sito INPS la nuova causale “COVID-19 CISOA” per le domande di concessione del trattamento di CISOA (cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole).
Possono presentare la domanda:
- aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura);
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).
La domanda di CISOA può essere fatta:
- per i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.
- per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
Il requisito soggettivo delle 181 giornate lavorative sarà verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro.
È necessario, inoltre, che il lavoratore beneficiario non abbia già superato il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno.
E’ prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto.
La prestazione è concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare. Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeni parassitari) ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda medesima compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale.