Nella seduta di Giunta regionale di ieri è stata approvata la Delibera n.675 del 25 maggio 2020 che recepisce le modifiche per la concessione della cassa integrazione in deroga introdotte dal decreto Rilancio, di seguito descritte:
- possibilità di richiedere la CIG in deroga per periodi entro il 31/8/2020. Precedentemente non vi erano limitazioni a livello normativo nazionale e l’accordo con le Parti Sociali aveva previsto come limite massimo il 30/06/2020.
- possibilità di richiedere la CIG in deroga anche per i lavoratori assunti dal 18 al 25 marzo 2020. Inizialmente erano compresi solo i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, poi esteso al 17 marzo 2020 e infine con il decreto rilancio al 25 marzo 2020.
- obbligo di accordo per tutti i datori di lavoro con più di 5 dipendenti. La legge di conversione del decreto-legge cura italia aveva eliminato tale obbligo per i datori di lavoro che avevano chiuso l’attività in conseguenza delle misure adottate dal Governo, a prescindere dal numero di dipendenti occupati. Ora è tornato l’obbligo.
Inoltre, è stato stabilito che il termine di 60 giorni dall’inizio del periodo di cassa in deroga richiesto quale termine per la presentazione delle domande è perentorio a decorrere dalla data di pubblicazione delle Linee Guida sul BURT. Fanno eccezione le domande per datori di lavoro agricoli privi di matricola, per le quali il termine si calcola dalla data di invio della matricola da parte della Regione, e le domande riferite a lavoratori assunti dal 18 al 25 marzo, per le quali, se l’inizio della cassa è antecedente alla pubblicazione delle Linee Guida su BURT, il termine si calcola a decorrere dalla data di pubblicazione delle Linee Guida sul BURT.
Pertanto la presentazione di una nuova domanda dovrà avvenire entro i 60 giorni dall’inizio della sospensione, altrimenti non potrà essere accolta.
Questo anche nel caso di domanda già presentata e per la quale viene richiesta una revoca dall’azienda al fine di presentarne un’altra per lo stesso periodo o periodo già incluso nel precedente.
Resta in ogni caso possibile la presentazione anche oltre i 60 giorni qualora la revoca sia proposta da INPS.
Infine, sarà resa disponibile a breve una funzionalità per l’aumento delle ore rispetto ad una autorizzazione già rilasciata e inviata ad INPS.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzarri.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.