In seguito ad alcune domande che ci sono state poste riguardo al rapporto fra malattia e ammortizzatori sociali crediamo sia utile tornare sul punto appoggiandosi ad un messaggio dell’INPS, che si è espressa sul tema specifico. Con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, l’INPS ha riepilogato le norme vigenti riguardanti il rapporto tra indennità di malattia e CIGO, assegno ordinario FIS e CIG in deroga. Si fa riferimento a norme e circolari pre-COVID, ma è stato chiarito che il funzionamento è rimasto lo stesso, almeno su questo punto.
In via generale la fattispecie è regolata dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Riguardo alla CIGO la circolare n.197/2015 al paragrafo 1.8 prevede che la regola è il “principio di prevalenza della CIG sulla malattia. Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”
Queste regole che sono previste per la CIGO si applicano per analogia anche alla CIG in deroga.
Invece, sull’assegno ordinario FIS, la circolare n. 130/2017, prevede, al paragrafo 2.4.1.:
“In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione. Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, si possono verificare due casi:
1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.”
Legacoop Toscana resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.