Nel c.d. “Decreto Ristori“, DECRETO LEGGE 137/2020, pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2020 ci sono alcune importanti novità sulle materie del lavoro. Queste sono le principali questioni:
Ammortizzatori sociali
Sono previste ulteriori 6 settimane di CIGO, CIG in deroga e FIS assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 per gli addetti in forza al 28 ottobre 2020.
La data del 16 novembre è stata fissata soprattutto in riferimento a quei datori di lavoro che, senza soluzione di continuità, hanno utilizzato l’ammortizzatore COVID-19 a partire dal 13 luglio e che, appunto, avranno “consumato” tutto il pacchetto a loro disposizione il 15 novembre. Se avessero bisogno di copertura ulteriore, potranno usare le 6 settimane che, fruite in modo continuativo, consentiranno di arrivare al 31 dicembre.
Condizione per accedervi è che sia decorso il periodo autorizzato nell’ambito della ‘seconda tranche’ di 9 settimane del c.d. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020); inoltre, altro requisito è che i datori di lavoro siano appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 con chiusure o limitazioni delle attività economiche e produttive derivanti dalla nuova ondata di emergenza epidemiologica da COVID-19 di questo autunno.
Le cooperative che hanno solo in parte richiesto e ottenuto l’autorizzazione delle 18 settimane del D.L. 104 dovranno, prima di tutto, attingere alle prime 9 settimane senza oneri e alle ulteriori 9 settimane (pagando, se dovuto, il contributo addizionale previsto). Se queste settimane dovessero esaurirsi prima della fine del 2020, le cooperative potranno accedere alla nuova tutela di 6 settimane previste dal “Decreto Ristori”, a condizione però (e questo è l’aspetto più critico) che complessivamente, tra vecchie e nuove, non si superino le 6 settimane nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Con questa formulazione si rischia di colpire le aziende più virtuose che hanno lesinato a chiedere settimane di copertura e che, invece, da adesso in poi, proprio per l’acuirsi della emergenza sanitaria, ne avrebbero più bisogno; Legacoop nazionale ha quindi presentato un emendamento che affronti questo nodo in sede di conversione in legge del decreto.
A parte questo, dunque, la concessione delle 6 settimane risulta “gratuita” per:
- i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
- le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici ateco sono nell’allegato 1 del decreto).
Per tutti gli altri casi è previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
Rimane intatta la procedura che prevede l’informativa, la consultazione e l’esame congiunto con il sindacato nelle forme già previste (e se necessario come nella CIG in deroga per imprese con più di 5 dipendenti, con l’accordo sindacale); le istanze devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. Qui c’è un altro punto critico, ovvero l’affermazione contenuta nel decreto secondo cui, in sede di prima applicazione, le domande per le 6 settimane che decorrono dal 16 novembre possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del D.L. n. 137 che è stato pubblicato ad ottobre, e quindi il 30 novembre. Il termine ordinario per la presentazione delle istanze, nel caso di specie, partendo la richiesta dal 16 novembre, non può che essere il 31 dicembre. Speriamo che anche su questo si intervenga quanto prima.
Blocco licenziamenti
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione alla possibilità di licenziare (ricordiamo che vale solo per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, c.d. “licenziamenti per motivi economici”) vale per tutti i datori di lavoro eccetto che per:
- imprese che hanno cessato l’attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Esonero contributi
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile. E’ previsto una sorta di “diritto di ripensamento” per chi ha chiesto l’esonero in base all’art. 3 del D.L. n. 104 e non ne ha fruito interamente; in questo caso si può rinunciare alla parte residua e chiedere le integrazioni salariali previste dal D.L. n. 137.
Sospensione contributi
Per le aziende e cooperative interessate dalle “chiusure” nell’allegato 1 del DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti di questi contributi – previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
Lavoro agile
Visto che le misure di contenimento dei contagi prevedono la massima limitazione agli spostamenti delle persone, viene estesa la modalità “smart working” per i lavoratori con figli. In particolare, (modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (prima il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi, poi, in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nuove indennità
Riguardo ai settori in cui operano nostre cooperative associate, è prevista un’indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzarri.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.