DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 24 – Esclusione dei versamenti IRAP per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), relativamente:
- al saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019 per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020 per i “solari”), determinata nella misura del 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA e del 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
Resta dovuto il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019 per i “solari”).
Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA– dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
Sono espressamente esclusi dal beneficio e, quindi, tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020, indipendentemente dal volume di ricavi: gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria come definiti dall’art. 162-bis del TUIR e le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del D.Lgs. 446/97).
Art. 50 – è incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (c.d. “superbonus”), qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Art. 28 – riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (non cumulabile con quello disposto dall’art. 24 del DL 18/2020) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali che abbiano registrato nel 2019 ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) e che nei mesi di mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento. Il credito è stabilito nella misura dei canoni versati per i mesi di riferimento nella misura del:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Art. 120 – è introdotto a favore soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) un credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.
art. 125 – abrogando le precedenti disposizioni intervenute nella stessa materia (art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020) è disposto un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi) nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà criteri, modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Art. 126 – modificando le precedenti disposizioni recate dal DL 23/2020, come modificato dalla legge di conversione, viene disposta l’unificazione e differimento al 16/09/2020 del termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano.
In particolare la norma riguarda:
- i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.) per i versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020;
- gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”) per i versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 per i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- il versamento delle ritenute non operate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e
che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato relative al periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.
Art. 141 – lotteria degli scontrini rinviata al 1° gennaio 2021.
Art. 147 – Elevato, per il solo anno 2020, da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Approfondimento a cura di Laura Berti.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.