Il “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n.34) contiene, negli articoli da 68 a 71, una notevole quantità di provvedimenti, fra cui novità in materia di ammortizzatori sociali, norme sul divieto di licenziamento e novità legislative sui contratti a termine, oltre a numerosi altri temi di rilievo per la gestione del personale.
Per riduzioni/sospensioni di attività riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro (che versano la contribuzione C.i.g.o./C.i.g.s. e quelli tenuti alla contribuzione al FIS, e datori con organico 6-15 dipendenti) possono presentare domanda di concessione della CIGO o di accesso al FIS con causale “emergenza COVID-19”, nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane, qualora totalmente usufruite tali nove settimane, per ulteriori cinque settimane. Quindi, i datori di lavoro che, al momento della entrata in vigore del “Decreto Rilancio” hanno già fruito delle nove settimane, possono avvalersi di ulteriori cinque settimane entro la data limite del 31 agosto; invece, i datori di lavoro che non hanno ancora esaurito le nove settimane inizialmente previste, potranno avanzare domanda per residua frazione delle nove settimane e solo dopo averle esaurite saranno in grado fruire delle ulteriori cinque settimane.
Per il calcolo delle settimane il riferimento è la circolare 58 del 2009 dell’INPS.
Oltre alle complessive quattordici settimane è, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020; si ipotizza che, a causa del protrarsi della emergenza epidemiologica, possa esserci la necessità di prolungare la copertura assicurata dagli ammortizzatori sociali. A tal fine, è stato istituito un apposito capitolo di bilancio che, laddove si manifesti necessità, potranno essere trasferite all’INPS per rifinanziare i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari per periodi decorrenti, come già segnalato, dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
Sempre in riferimento alle ulteriori quattro settimane, queste ultime potranno essere fruite anche per periodi decorrenti fino al 31 agosto, e dovranno essere state fruite le precedenti quattordici settimane. Ma soltanto per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche. La formulazione usata dal legislatore non è chiara: servirebbero i codici ATECO interessati. Attendiamo chiarimenti.
Assegno familiare per FIS: i lavoratori interessati dal trattamento corrispondente all’Assegno ordinario, per il periodo inerente e limitatamente alla causale ivi indicata, hanno diritto, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, all’assegno per il nucleo familiare.
Esame congiunto: con il Decreto Rilancio viene affermato che, a decorrere dal 19 maggio 2020, per l’attivazione della C.i.g.o. e dell’dell’Assegno ordinario “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto (…) devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Novità rilevanti sono previste anche per i termini di presentazione della relativa domanda all’INPS: la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
N.B.: il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020; per le domande presentate oltre tale termine, si applica la “sanzione” consistente nel fatto che l’Inps copre solo una settimana e il resto è lasciato in carico al datore di lavoro che pagherà al lavoratore l’importo che sarebbe stato dovuto come ammortizzatore per il periodo; conseguentemente, nel caso di domanda inerente un periodo decorrente dal 26 aprile in poi e per le ulteriori cinque settimane si consiglia di presentare la relativa domanda entro il 31 maggio, ma questo termine e le relative penalizzazioni riguardano soltanto i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento CIGO o FIS COVID per periodi di sospensione o riduzione nell’arco temporale 23 febbraio 30 aprile 2020. Per gli altri rimane la fine del mese successivo all’inizio riduzione/sospensione.
Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario: laddove il datore di lavoro richieda il pagamento diretto da parte dell’I.n.p.s. per le domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, le stesse sono disciplinate dalla stessa procedura prevista dal decreto per la cig deroga; in sintesi, per il pagamento diretto delle domande inoltrate a decorrere dal 18 giugno 2020, la trasmissione delle stesse domande dovrà avvenire entro quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario; entro quindici giorni dalla richiesta, l’Istituto erogherà un anticipo del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. Il procedimento si chiuderà con l’azienda che dovrà inviare, entro trenta giorni dall’anticipazione, i dati necessari per il pagamento del saldo della C.i.g.
Cig Deroga: Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane; qualora totalmente usufruite tali nove settimane, per ulteriori cinque settimane; le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute in questo modo: i trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, ovvero per le ulteriori cinque settimane, sono autorizzati dall’I.n.p.s.; la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’I.n.p.s. entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione del 40% a titolo di anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS; la domanda dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione; l’INPS autorizzando la domanda ne dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento; la misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo; a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati; i datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro l’8 giugno 2020.
L’INPS dovrà provvedere a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione.
Anche per la CIG Deroga, infine, viene riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
C.I.S.O.A.: qualora richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda; i relativi periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giornate, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste; la domanda di C.I.S.O.A. deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa; il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020; per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto. Viene precisato che “per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.”
I lavoratori destinatari della CISOA devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzarri.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.