La Circolare INPS n.47 del 28 marzo chiarisce alcuni punti importanti riguardo al funzionamento degli ammortizzatori sociali introdotti in queste settimane per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.
Sintetizziamo i principali punti:
- Le imprese che possono richiedere CIGO sono:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
- Gli ammortizzatori introdotti dal decreto “Cura Italia” (CIGO, FIS, CISOA, CIG in deroga) in queste settimane coprono tutti i lavoratori in forza dal 23 febbraio 2020 in poi. Ma fanno eccezione i lavoratori trasferiti con 2112 c.c. o con passaggio d’appalto successivamente a quella data, ovvero si fa riferimento all’anzianità cumulata presso il precedente datore di lavoro.
- I periodi copribili con ammortizzatore sociale sono dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
- I lavoratori possono essere sospesi anche a zero ore.
- Il FIS si stende anche ad aziende dai 6 ai 15 dipendenti.
- Per ottenere la CIG deroga, i datori di lavoro con unità produttive in più di 5 regioni devono fare la domanda al Ministero del Lavoro; con meno di 5 regioni interessate, ciascuna domanda alla regione in cui è l’unità produttiva.
- Il periodo richiesto di copertura di ammortizzatore è neutro a tutti gli effetti rispetto ai periodi di CIGO o di FIS a cui avrebbero avuto e continueranno ad aver diritto al termine dell’emergenza; per la CISOA non è così, nel senso che la CISOA in quest’emergenza va goduta ed esaurita prima di poter accedere alla CIG deroga; al termine dell’emergenza la CISOA quindi potrebbe essere esaurita.
- Alla presentazione della domanda all’INPS non si deve obbligatoriamente comunicare all’Istituto di aver esperito la comunicazione e la richiesta di esame congiunto alle organizzazioni sindacali. Alla domanda va allegato dunque solo l’elenco dei lavoratori interessati. L’istituto può autorizzare, ove siano rispettati tutti gli altri criteri previsti dalla legge.
- Le ferie e i premessi pregressi non ostano alla presentazione e accoglimento della domanda di un ammortizzatore.
- Se il lavoratore al momento della sospensione si trovava in malattia, la CIGO e il FIS sostituiscono l’indennità giornaliera di malattia nonché l’eventuale integrazione prevista dal contratto.
- Nell’assegno ordinario di FIS non è previsto l’Assegno del Nucleo Familiare.
- Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività:
- diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
La normativa si estende anche a:
-
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).
Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria.
- La CISOA copre cause di sospensione non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore e quindi può essere usata per l’emergenza COVID-19 con la causale “COVID-19 CISOA”, tranne che siano già state terminate le 90 giornate previste, caso in cui si può accedere alla CIG Deroga.
- Possono accedere alla CISOA, QUADRI IMPIEGATI E OPERAI assunti a tempo indeterminato e soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti per più di 181 giornate nell’anno. Si estende anche agli apprendisti.
- La concessione della CISOA viene deliberata dalla Commissione provinciale INPS prevista dall’art. 14 della legge 457/72; il Direttore INPS invia ai membri della commissione le domande istruite e loro devono rispondere entro 20 giorni, altrimenti vale il silenzio assenso.
- Le due modalità di pagamento della CISOA sono l’anticipo da parte dell’azienda e il pagamento diretto da parte dell’INPS.
- La CIG deroga può essere fruita anche dalle imprese che fruiscono di CIGS ma non di CIGO (ovvero aziende commerciali o agenzie turistiche sopra i 50 dipendenti).
- Gli accordi sindacali per la domanda di CIG Deroga sono da intendere equivalenti agli esami congiunti previsti per CIGO e FIS. La procedura sarà la stessa.
- Nell’assegno di CIG deroga sarà ricompreso l’ANF.
- I giorni di CIG deroga fruiti in questa emergenza saranno equivalenti a giornate di lavoro ai fini della disoccupazione agricola che si richiederà per l’anno 2020.
- La CIG deroga si applica anche ai lavoratori intermittenti occupati al 23 febbraio 2020 nei limiti delle giornate lavorate in media nell’anno precedente.
- La concessione di CIG deroga è subordinata a un decreto regionale che verifica i requisiti; entro 48 ore dall’emissione del decreto la Regione lo deve inviare all’INPS con allegato l’elenco dei beneficiari e l’INPS liquida.
- Le domande di CIG deroga pertanto vanno indirizzate esclusivamente alla Regione Toscana e verranno esaminate in ordine cronologico.
Rimaniamo come sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti e informazioni.