Dopo molti annunci e insistenze da parte di molte parti sociali, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente:
- i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale per COVID (FIS, CIGO, CIGD, FSBA), per l’intero periodo precedentemente concesso, ovvero quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane per COVID anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. Dev’essere ancora chiarito se la domanda per le ulteriori quattro settimane COVID può essere presentata anche prima dell’esaurimento delle quattordici settimane precedenti.
- Per chi non avesse ancora fatto la domanda (caso assai improbabile a questo punto dell’emergenza), le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine per la presentazione della domanda all’INPS è spostato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
- Se viene fatta richiesta di pagamento diretto all’INPS del periodo richiesto, si consideri che ancora la circolare INPS relativa alle modalità specifiche per la domanda di anticipo non è stata emanata, ma si tenga comunque presente che occorrerà inviare tutti i dati relativi al pagamento dell’anticipo o del saldo di quanto spettante al lavoratore (IBAN e altri dati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto.
- Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzari.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.