Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo.
In particolare l’articolo 78 del provvedimento prevede specifiche misure per il settore agricolo:
1. Viene ampliata la percentuale di anticipazione dell’importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti nell’ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 del 2013. Detta percentuale passa dal 50% al 70% e viene corrisposta dall’organismo pagatore entro il 31 luglio con le medesime modalità previste dall’articolo 10-ter del decreto legge n. 27/2019.
2. È Istituito, come richiesto dalla cooperazione, un Fondo dedicato alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. I criteri e le modalità di funzionamento del Fondo verranno stabilite con uno o più Decreti del Ministero delle politiche agricole d’intesa con la Conferenza Stato Regioni. Le elargizioni verranno effettuate nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato minore in regime di de minimis.
3. Viene incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per la distribuzione di derrate alimentare agli indigenti di cui all’articolo 58 del decreto legge n. 83/2012.
L’art. 49, comma 1 prevede una serie di misure volte a rafforzare ulteriormente l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull’economia nazionale (gratuità della garanzia, sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia, ecc.).Tali misure sono estese, in quanto compatibili (sul punto sarà effettuato un approfondimento specifico) anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca. Per il conseguimento di tali obiettivi la legge assegna all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 72 del Provvedimento prevede alcune misure di interesse per l’internazionalizzazione: si istituisce un Fondo per la promozione integrata, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020. Tra le azioni che il Fondo si prefigge di sostenere vi è quella di una campagna di comunicazione per sostenere le esportazioni nel settore agroalimentare e per concedere cofinanziamenti a fondo perduto (in regime de minimis) sui finanziamenti concessi dal Fondo rotativo per le imprese esportatrici che adottano specifici programmi di penetrazione commerciale.
Si incrementa la dotazione dei contratti di sviluppo di 400 milioni per l’anno 2020 (articolo 80). Segnaliamo come all’articolo 103 venga disposta la proroga al 15 giugno 2020 di tutte le certificazioni, autorizzazioni, concessioni, titoli abilitativi in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020. Tale proroga non opera per determinati atti espressamente previsti nel presente provvedimento o nei decreti legge emanati per il contenimento del contagio COVID-19. Inoltre fatta eccezione per gli adempimenti inerenti a pagamenti della PA o comunque relativi a elargizione di indennità, prestazioni sociali, ammortizzatori sociali o sovvenzioni, agevolazioni o contributi alle imprese, si prevede una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020, per il periodo decorrente da tale data al 15 aprile 2020.
All’articolo 105 si prevede una misura che amplia la platea dei soggetti che possono prestare prestazioni lavorative presso le aziende agricole, senza che questo comporti la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo: infatti si prevede che i parenti ed affini del titolare dell’azienda agricola sino al sesto grado (prima era il quarto grado), possano svolgere prestazioni occasionali o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto e senza corresponsione di compensi. La misura sembra finalizzata a sopperire alla carenza di manodopera che si sta vivendo nelle campagne, anche se non è una misura temporanea, ma è strutturale nel tempo. Come cooperazione avremmo preferito fosse introdotto anche l’istituto della codatorialità e del distacco, già presente per i contratti di rete tra imprese agricole, nei rapporti tra cooperativa agricole e socio agricoltore.
L’articolo 106 prevede una proroga per l’effettuazione delle assemblee societarie, come richiesto anche dalla cooperazione a seguito delle numerose segnalazioni pervenuteci dai territori. In particolare si prevede che le assemblee ordinarie per approvazione bilancio possano essere effettuate entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio in deroga alle previsioni civilistiche e statutarie. Inoltre il predetto articolo prevede espressamente deroghe alle disposizioni statutarie e civilistiche in merito alle modalità di celebrazione delle assemblee, per consentire che le stesse possano essere celebrate in sicurezza ed in contenimento del COVID-19 senza alterarne la validità.
All’articolo 113 segnaliamo come si preveda una proroga sino al 30 giugno per determinati adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti tra cui il MUD e versamento del contributo annuale dell’Albo Gestori ambientali.
È previsto anche un credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64): il credito di imposta è pari al 50% delle spese fino ad un massimo di 20.000 euro.
Tale beneficio è concesso nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
Per quanto concerne le misure di sostegno al lavoro si accennano, di seguito, alcune disposizioni specifiche per il settore agricolo e della pesca:
1. Previsione della cassa integrazione in deroga su tutto il territorio nazionale anche per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, come richiesto anche dal mondo cooperativo. A tal fine vengono stanziati 3.293,2 milioni di euro che verranno ripartiti tra le Regioni e le Provincie autonome (articolo 22);
2. Indennità una tantum per il mese di marzo di euro 600 per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro nell’anno (articolo 30);
3. Proroga al 1 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa all’annualità 2019.
Si segnala anche che in Toscana, sempre a causa dell’emergenza in corso, la scadenza del Bando Pacchetto Giovani 2019 (aiuti ai giovani agricoltori per l’avviamento di impresa) è stata prorogata e il bando sarà aperto fino alle ore 13 del 30 aprile 2020.
Fonte: Legacoop Agroalimentare Nazionale