È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178) che, fra le innumerevoli questioni trattate, prevede numerosi interventi in materia di lavoro. Ne riassumiamo qui i principali in sintesi:
È previsto un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 per giovani U35 e donne: l’esonero contributivo è previsto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui; per gli U35 si fa riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età. L’incentivo per l’assunzione di donne deve comportare un incremento occupazionale netto. Da ricordare che questo esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza causale (ovvero, anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).
Ammortizzatori sociali: sono previste ulteriori 12 settimane di CIGO, FIS assegno ordinario e CIG Deroga per COVID 19, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per FIS e CIG Deroga.
La CISOA per i lavoratori agricoli, richiesta per COVID-19, è concessa, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Questi benefici sono riconosciuti anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto “Ristori” collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, a queste 12 settimane aggiuntive.
A tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che NON richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui sopra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per ulteriori massimo 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Per il computo preciso dei volumi e dei limiti del beneficio occorre un’osservazione del caso concreto.
E’ esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici, secondo la disciplina e le relative eccezioni già vigenti.
Da registrare inoltre l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 minore o uguale al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Infine, è portato da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità per i figli nati nel 2021.
Approfondimento a cura di Olmo Gazzarri.
Legacoop Toscana rimane a disposizione delle cooperative aderenti per ulteriori chiarimenti.