In attesa che il Governo individui e adotti ulteriori misure urgenti di sostegno per i lavoratori e le imprese, pubblichiamo nota riepilogativa sugli ammortizzatori sociali a disposizione delle cooperative ad oggi. Vi terremo informati sui successivi provvedimenti in emanazione e nel frattempo restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
LE RICHIESTE AL GOVERNO
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, come Legacoop e Alleanza delle Cooperative, abbiamo richiesto al Governo l’estensione degli ammortizzatori sociali.
In particolare per il FIS abbiamo chiesto:
- l’abbassamento del numero di addetti da 15 a 5 per poter accedere all’assegno ordinario
- l’esclusione dell’obbligatorietà dell’accordo sindacale
- l’esclusione di tutti i tetti previsti dal D.Lgs. 148/15 e il superamento del tetto al fondo, ovvero di potervi accedere senza i limiti di capienza
- che l’INPS anticipi il pagamento
- che si possa accedere al FIS anche senza aver finito le ferie o i permessi
- la retroattività della copertura, in modo da poter sospendere appena serve e poi fare le pratiche per l’ottenimento.
Abbiamo chiesto la reintroduzione della CIG in deroga per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle che hanno già terminato la CIGO o CIGS.
Pare che il Decreto in cui dovrebbero essere recepite queste richieste uscirà mercoledì 11 marzo.
GLI AMMORTIZZATORI IN VIGORE AL 10/03/2020
Alla data odierna abbiamo provato a sintetizzare gli ammortizzatori sociali a cui le cooperative possono avere accesso:
CIGO
La cassa integrazione ordinaria CIGO: vale per l’industria, l’edilizia e altri settori e integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti e per situazioni temporanee di mercato.
Anche le intemperie stagionali in questi settori sono coperte da CIGO.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un massimale in base alla retribuzione percepita ed alla causa di integrazione che va da un minimo mensile di euro 998,18 ad un massimo mensile di Euro 1439,66.
Si prevede un contributo addizionale da erogare da parte dell’azienda per ogni lavoratore “messo in cassa” (valido sia per CIGO sia per CIGS) sulla base del c.d. principio del “bonus – malus” nel modo seguente: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Ma il contributo addizionale non è dovuto per le imprese che richiedono la CIGO per eventi non oggettivamente evitabili quale l’attuale situazione pare proprio essere.
Le integrazioni salariali ordinarie hanno una durata massima di 13 settimane, limite che può essere prorogato trimestralmente (senza alcun riferimento a situazioni eccezionali) fino a 52 settimane. Se è stato raggiunto il limite massimo di 52 settimane, per poter richiedere un nuovo intervento ordinario occorre che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa. L’integrazione salariale per più periodi non continuativi non può superare le 52 settimane in un biennio mobile, fatta eccezione per le ipotesi riconducibili ad eventi non oggettivamente evitabili e a trattamenti del settore edile o lapideo.
Il datore di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ha l’obbligo di comunicare, in via preventiva, alla RSA o alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause, l’entità, la durata precedibile ed il numero dei lavoratori interessati.
Alla comunicazione segue l’eventuale esame congiunto, che può essere richiesto da una delle parti, solitamente i sindacati: l’oggetto dell’incontro è, indubbiamente, l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi. I termini per la conclusione dell’esame congiunto (che può terminare anche senza alcun accordo) sono 25 giorni, ridotti a 10 nel caso in cui l’impresa occupi fino a 50 dipendenti.
Questa regola generale può essere superata quando a fronte di eventi oggettivamente non evitabili la sospensione o la riduzione di orario non possano essere differite: in questo caso il datore di lavoro deve comunicare alle proprie rappresentanze interne o, in mancanza, alle strutture territoriali sopra individuate, la durata prevedibile della sospensione o della riduzione ed il numero dei dipendenti interessati.
FIS
Per alcune categorie di cooperative, non è previsto l’accesso alla CIGO e sono destinatarie di FIS.
Il Fondo Integrazione Salariale comprende tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e CIGS e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
- Assegno ordinario: Il FIS eroga l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. È destinato a tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro: gli interventi a sostegno del reddito previsti dal FIS hanno come causali le medesime previste per CIGO (a eccezione delle intemperie stagionali) o CIGS (a eccezione del contratto di solidarietà). L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. L’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
- Assegno di solidarietà: Il FIS eroga l’assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Questo assegno è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo e al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative. La riduzione di orario non può essere superiore al 60% delle ore lavorabili dai lavoratori interessati e per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% delle ore lavorabili dell’intero periodo di FIS. L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
I lavoratori destinatari devono avere un’anzianità minima di 90 giorni in azienda.
Gli interventi a sostegno del reddito previsti dal FIS hanno come causali le medesime previste per CIGO (a eccezione delle intemperie stagionali) o CIGS (a eccezione del contratto di solidarietà).
I settori cooperativi interessati da FIS sono:
- Cooperative sociali
- Cooperative della ristorazione collettiva
- Cooperative di consumo sotto i 50 dipendenti
- Cooperative della logistica e dei trasporti
- Cooperative delle pulizie
Laddove, però, i servizi di pulizia, mensa, trasporti e logistica sono svolti presso committenti industriali si applica la normativa CIGO a cui attinge il committente per la riduzione o sospensione necessaria.
Il datore di lavoro che accede alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà deve, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un massimale in base alla retribuzione percepita e alla causa di integrazione che va da un minimo mensile di euro 998,18 a un massimo mensile di euro 1439,66.
Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi al netto di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Gli interventi e i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento della sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica.
CISOA
Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono gli operai e tempo indeterminato dipendenti da aziende agricole che svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre 180 giornate di effettivo lavoro. Fra i lavoratori dipendenti sono compresi i soci delle cooperative di lavoro che prestano attività retribuita per conto delle cooperative stesse.
- Le cause d’integrazione sono le intemperie stagionali e le altre cause non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, che abbiano il carattere della temporaneità.
- La durata massima dell’integrazione è di 90 giorni nell’anno solare e spettano solo per le giornate intere di sospensione e non per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
- L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta
La domanda di integrazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS di competenza entro il termine di 15 gironi dall’inizio della sospensione.
Non è necessario l’accordo sindacale.
CIGS
Oltre che alle aziende a cui spetta la CIGO, alla Cassa integrazione straordinaria (CIGS) sono ammesse:
- Cooperative ex 602/70 appaltatrici del servizio di pulizia presso imprese soggette alla CIGS
- Imprese di vigilanza anche cooperative ex 602/70
- Imprese appaltatrici del servizio di mensa presso aziende soggette alla CIGS
- Imprese commerciali (coop di consumo) con più di 50 dipendenti
- Agenzie di viaggio e turismo
La CIGS è un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi o riorganizzazione o contratti di solidarietà e che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda.
Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un massimale in base alla retribuzione percepita e alla causa di integrazione che va da un minimo mensile di euro 998,18 a un massimo mensile di euro 1439,66.
Il limite richiedibile è 24 mesi nel quinquennio mobile.
Si prevede un contributo addizionale sulla base del c.d. principio del “bonus – malus” da erogare da parte dell’azienda per ogni lavoratore “messo in cassa”, nel modo seguente: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.